Notizie e Circolari per la Professione

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Si invia in allegato la circolare del 15/01/2024 con preghiera di darne massima diffusione poiché numerosi cittadini inviano le prescrizioni relative soprattutto ai rinnovi dei PT per ausili per incontinenza, al nostro ufficio.

Si chiede pertanto la vostra collaborazione affinchè i medici utilizzino i format allegati (e non quelli riprodotti su carta intestata regionale) e agli assistiti venga fornita la corretta informazione sull’invio delle istanze alla ASL di residenza e non in Regione.

 

Nei casi in cui infatti riusciamo a risalire alla ASL/distretto competente provvediamo noi ad inoltrare la pratica affinchè sia presa in consegna ma quando in assenza di recapiti e riferimenti certi/illeggibili non riusciamo ad inviare alla ASL competente l’istanza ne a contattare il mittente o il medico, dobbiamo predisporre una nota di riscontro da reinviare alla medesima PEC da cui è arrivata la prescrizione con aggravio e ritardo certo dell’iter della domanda.

 

Confidando nella vostra collaborazione porgo cordiali saluti.

 

REGIONE LAZIO - 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi

Allegati:
Scarica questo file (CIRCOLARE MODULI PRESCRIZIONE GENNAIO 24 0053420.15-01-2024.pdf)CIRCOLARE MODULI PRESCRIZIONE GENNAIO 24 0053420.15-01-2024.pdf[MODULI PER PEDICI PRESCRITTORI AUSILI]1885 kB
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Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES

Informazioni Comunicazione HERMES

Mittente:

0013/PENSIONI

Sedi destinatarie:

493

Inviato il:

03/08/2026 09:31:22

Protocollo:

INPS.HERMES.03/08/2026.0002536

Oggetto:

Rilascio della nuova versione procedura “Certificato medico - mod. SS3” (invalidità/inabilità previdenziali) in AGO e gestioni sostitutive AGO.

Testo Comunicazione

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

AI DIRIGENTI CENTRALI E TERRITORIALI

AI DIRIGENTI MEDICI CENTRALI E TERRITORIALI

 

Si comunica che sul sito istituzionale è disponibile la nuova versione dell’applicazione internet “Certificato medico – mod. SS3”, utile ai medici certificatori per inoltrare all’Istituto il certificato medico per la richiesta di invalidità/inabilità previdenziali; la versione del software in argomento rappresenta un upgrade tecnologico della precedente versione in uso da tempo.

Il servizio consente ai medici certificatori abilitati dalla struttura INPS territorialmente competente di compilare, inviare e stampare il certificato medico – mod. SS3, propedeutico alla presentazione della domanda di invalidità o di inabilità in ambito previdenziale AGO e gestioni sostitutive AGO.

L’applicazione è raggiungibile dal portale dell’istituto www.inps.it, “sostegni sussidi e indennità”, “per disabili/invalidi/inabili”, ““certificato medico - modello SS3”; in alternativa è possibile digitare “SS3” nel campo di ricerca del portale INPS; in questo caso tra i risultati comparirà il servizio “Certificato medico – mod. SS3”; selezionando il relativo collegamento si accederà alla pagina dedicata, dove sarà disponibile il pulsante “Utilizza il servizio”.

L’accesso alla procedura avviene tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS). Dopo l’autenticazione con identità digitale, ai medici non ancora censiti viene proposta una maschera per la registrazione dei dati relativi all’iscrizione all’Albo.

Completato l’accesso, verrà visualizzata la Home page dell’applicazione, dalla quale il medico certificatore può accedere alle funzionalità disponibili: compilazione del certificato per un paziente, consultazione e gestione dei certificati inviati e non inviati, nonché modifica dei dati del medico.

Selezionando la card “Compila certificato”, il medico accede alla sezione dedicata all’inserimento dei dati anagrafici del paziente. Per effettuare la ricerca nell’archivio anagrafico INPS è necessario indicare cognome, nome e codice fiscale. In caso di esito positivo della ricerca, i dati anagrafici e di nascita sono compilati automaticamente. Devono inoltre essere inseriti i dati del documento di riconoscimento fornito dal paziente.

Una volta completata la sezione anagrafica, tramite il pulsante “Avanti” è possibile accedere alla pagina dei dati sanitari, nella quale il medico certificatore deve inserire le informazioni necessarie alla redazione del certificato. Con il pulsante “Salva” i dati del certificato inseriti vengono temporaneamente memorizzati; con il pulsante “Invia” i dati vengono  memorizzati e il certificato viene  trasmesso in via definitiva, senza possibilità di successive modifiche.

A seguito dell’invio, viene visualizzato il numero univoco del certificato e sono resi disponibili, in formato PDF, il certificato e il relativo attestato di invio. Per generarli e scaricarli, è necessario utilizzare gli appositi pulsanti “Salva attestato” e “Salva certificato”.

Da qualsiasi sezione dell’applicazione è possibile tornare alla Home del servizio selezionando la voce “Home” disponibile nella parte superiore della pagina.

Attraverso la card “Visualizza certificati”, selezionabile dalla Home page, il medico certificatore accede alla sezione dedicata alla gestione dei certificati redatti. In tale sezione è possibile completare o eliminare i certificati parzialmente compilati e non inviati, nonché ristampare i certificati già inviati.

La ricerca dei certificati può essere filtrata per cognome, numero certificato, codice fiscale, data certificato e stato certificato. Una volta impostati i criteri, la ricerca deve essere avviata tramite il pulsante “Cerca”. I risultati saranno visualizzati nell’apposita tabella.

I risultati della ricerca possono essere ordinati tramite le intestazioni delle colonne. In presenza di un numero elevato di risultati, è inoltre possibile navigare tra le pagine mediante le funzionalità di paginazione disponibili sotto la tabella.

Nel caso di certificati non inviati, selezionando “Modifica” si accede nuovamente alla pagina di gestione del certificato, per integrare, modificare o completare i dati inseriti. Selezionando “Elimina” il certificato viene cancellato.

Nel caso di certificati già inviati, è possibile selezionare “Attestato” e/o “Certificato” per effettuare il download dei relativi file PDF.

Il manuale utente è disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, nella pagina dedicata al Certificato medico SS3.

L’applicazione è fruibile anche da tablet e smartphone.

Per eventuali informazioni è possibile scrivere alla casella di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Il Direttore Centrale Pensioni

Domenico De Fazio

 

Il Direttore Centrale Tecnologia informatica e innovazione

Massimiliano D’Angelo

 

Il Coordinatore generale medico legale

Raffaele Migliorini

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L'Università di Cassino propone un master di II Livello di 60 crediti universitari in "Management per Case di Comunità e Aggregazioni Funzionali Territoriali" realizzato da Unisom (società che si occupa di formazione post lauream accreditata) in collaborazione con la stessa Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il master, appartenente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, è della durata di 9 mesi e si svolgerà tutti i Venerdì ed i Sabati, sia in presenza, presso le aule dell’Università, che - per un certo numero di ore - on line.

Per ogni chiarimento in ordine al Master, le persone interessate sono invitate a rivolgersi al Coordinatore, prof. Giuseppe Russo, professore associato del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le domande di ammissione on-line devono pervenire entro il 27/05/2026. Per i dettagli ed i costi si prega di far riferimento agli allegati al presente articolo.

NUOVA SCADENZA ISCRIZIONI: 19 giugno 2026 

Il Master di Secondo Livello in Management per Case di Comunità e Aggregazioni Funzionali Territoriali si propone di formare professionisti altamente qualificati nel governo, nella pianificazione e nella gestione integrata dei servizi sanitari e sociosanitari a livello territoriale, in linea con le recenti trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con il modello delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, il percorso formativo intende:

  • Fornire conoscenze approfondite sul funzionamento e sull'organizzazione delle Case della Comunità e delle-Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con particolare attenzione all'integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale.
  • Sviluppare competenze manageriali avanzate per la pianificazione strategica, la gestione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche), il monitoraggio della qualità e il miglioramento continuo dei servizi territoriali.
  • Promuovere la capacità di analisi dei bisogni di salute della popolazione, di programmazione partecipata e di utilizzo degli strumenti digitali per la presa in carico proattiva dei cittadini, in particolare delle persone con cronicità e fragilità.
  • Formare professionisti in grado di coordinare team multidisciplinari, facilitare la comunicazione interprofessionale e guidare processi di cambiamento organizzativo orientati alla centralità della persona e alla prossimità dei servizi.
  • Potenziare le abilità nella valutazione dell'impatto organizzativo e clinico-assistenziale degli interventi territoriali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori di performance, outcome e accountability.
  • Favorire la conoscenza e l'applicazione delle normative vigenti, dei modelli regionali e delle best practice nazionali e internazionali in materia di sanità territoriale.
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Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES

Informazioni Comunicazione HERMES

Mittente:

0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Sedi destinatarie:

496

Inviato il:

27/05/2026 08:33:32

Protocollo:

INPS.HERMES.27/05/2026.0001750

Oggetto:

Istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni

Testo Comunicazione

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PRESTAZIONI DI DISABILITÀ

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

Premessa

Facendo seguito al messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026, con il quale sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha modificato l’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con il presente messaggio si forniscono ai medici certificatori e ai loro assistiti istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni.

La citata modifica normativa prevede che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni affetti da patologie croniche e ingravescenti di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024, l’accertamento della condizione di disabilità deve seguire la procedura valutativa previgente alla riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, anche nei territori interessati dalla sperimentazione della riforma della disabilità.

Al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte al citato articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024, dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. decreto Milleproroghe 2026) la fase sperimentale della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e la successiva entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2028.

Si evidenzia che le istruzioni in argomento, come di seguito dettagliate, saranno operative a partire dal 1° giugno 2026.

 

  1. Istruzioni operative per il medico certificatore

 

A seguito dell’inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell’assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l’assistito possiede un’età pari o superiore a 70 anni.

In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:

  1. persona affetta da almeno una patologia cronica;
  2. persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

Se il medico certificatore seleziona la voce “SI” sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “vecchio” certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.

Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce “NO” per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “nuovo” certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024.

Si precisa, inoltre, che nei territori non interessati dalla sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi.

Inoltre, al fine di fornire supporto ai medici certificatori si allega al presente messaggio il “Tutorial per la compilazione del Certificato medico introduttivo (D.Lgs.62/2024)” (Allegato n. 1).

 

  1. Istruzioni operative per l’invio della domanda amministrativa

Nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) indicate nel precedente paragrafo le domande di accertamento sanitario devono essere gestite secondo le indicazioni in uso precedentemente all’avvio della sperimentazione della riforma della disabilità.

Il richiedente, pertanto, deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo accedendo alla procedura on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto: 

  • dall’interessato, dal suo delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale, ecc.) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, o CNS); 
  • dagli Istituti di patronato;
  • dalle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Invece, nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di una sola o nessuna tra le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, il certificato medico introduttivo rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della domanda amministrativa (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

Per ulteriori dettagli relativi all’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile previgente al decreto legislativo n. 62/2024, si rinvia alla circolare n. 42 del 17 febbraio 2025.

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga

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Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la seconda fase sperimentale. Tutorial sulle nuove procedure

Il  comma 2 dell'articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1”.

Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma 2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate -, si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per il triennio 2023/2025.

Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente acquisita dall’INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente responsabile dell’Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all’Istituto, in modalità telematica, l’esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rese dai medici certificatori.

Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i  medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico” dell’applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini dell’acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”.

Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare - devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.

Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico”.

Si allegano al presente messaggio i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori all’utilizzo della nuova procedura di trasmissione del certificato medico:

  • tutorial sulla compilazione del certificato medico introduttivo e del certificato integrativo (Allegato n. 1);
  • tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria (Allegato n. 2);
  • tutorial sull’apposizione della firma digitale (Allegato n. 3);
  • vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS (Allegato n. 4).

Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024.

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga

Allegati:
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Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1-9-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (all. n. 1), recante le indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo Sanitario Sintetico (PSS), previsto dall’articolo 4 del decreto 7 settembre 2023 sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE).
Si tratta di un documento socio-sanitario informatico, redatto e aggiornato dai medici di medicina generale (MMG) e dai pediatri di libera scelta (PLS), che
raccoglie i dati essenziali del paziente e ne favorisce la presa in carico e la continuità di cura. Il termine ultimo per la piena implementazione è fissato al 30 settembre 2025.
In particolare, l’allegato al decreto elenca in dettaglio i contenuti informativi del Profilo Sanitario Sintetico, distinguendo tra campi obbligatori, facoltativi e quelli compilabili solo a seguito della piena operatività dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS).


Tra i dati obbligatori figurano:


-anagrafica dell’assistito (nome, cognome, codice fiscale, domicilio e recapiti);


-informazioni sul medico curante (nome, contatti, PEC);


-situazione clinica attuale con patologie croniche e rilevanti, organi mancanti o trapianti effettuati;


-malformazioni e disabilità motorie;


-allergie, reazioni avverse a farmaci o alimenti;


-terapie farmacologiche croniche, in particolare trattamenti insulinici e anticoagulanti;


-anamnesi familiare per la valutazione del rischio eredo-familiare.

Il suddetto decreto chiarisce, altresì, l’onere informativo a carico di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i quali dovranno assicurare l’inserimento e l’aggiornamento periodico del profilo.

 

Si legga nel dettaglio il documento allegato!

Allegati:
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Chiedo, gentilmente, di consentire la pubblicazione del seguente link fra i medici iscritti a codesto Ordine:
L'indagine è rivolta ai medici che 
  • hanno già completato il corso di formazione specifica in medicina generale;
    oppure
  • stanno ancora frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale;
     
Indipendentemente dal fatto che ora lavorino o meno come medici di assistenza primaria (medico di medicina generale, medio di continuità assistenziale, altro)
Si tratta di un' indagine conoscitiva anonima, promossa dall' ateneo di Trieste ed approvata dal rispettivo comitato etico universitario nella seduta del 17 Dicembre 2024 (Verbale N.11, allegato).
Confidando in un positivo riscontro porgo cordiali saluti.
 
Allegati:
Scarica questo file (Comitato etico.pdf)Comitato etico.pdf[ ]193 kB
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Il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità 10 aprile 2025, n. 94, individua, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l’accertamento della disabilità nella procedura di sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Tale sperimentazione, della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è volta all’applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, per l’accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 62/2024 (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.I. n. 94/2025).

Tali criteri si applicano ai procedimenti di valutazione di base espletati in via esclusiva dall’INPS sia nel caso in cui si tratti di una prima certificazione sia nel caso in cui si tratti di un’istanza di aggravamento, e in caso di comorbilità, ovvero quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.I. in oggetto (cfr. gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del D.I. n. 94/2024).

Con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo per avviare il procedimento valutativo di base. Successivamente, con i messaggi n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di profilazione dei medici necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che viene rilasciato in modalità semplificata mediante l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it. Con il messaggio n. 1980 del 23 giugno 2025 sono state, infine, fornite indicazioni sul rilascio di una nuova versione della procedura per la integrazione/rettifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato” (c.d. certificato medico integrativo).

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 12 luglio 2025, data di entrata in vigore del D.I. n. 94/2025, sarà rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo per la richiesta di accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.

Di seguito si elencano le principali novità della nuova versione:

  • in fase di compilazione del certificato medico introduttivo, alla selezione di un codice ICD9-CM corrispondente a una o più delle patologie suddette, è necessario allegare la documentazione specifica che attesti la patologia in questione, in conformità a quanto stabilito dal D.I. in oggetto. Al fine di guidare l’utente nell’allegazione della documentazione necessaria è in corso di realizzazione una specifica utility, in attesa del rilascio della quale in procedura è disponibile l’elenco della documentazione obbligatoria e facoltativa da allegare al certificato medico introduttivo;
  • inoltre, la procedura consente di selezionare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta (c.d. accertamento agli atti) e contestualmente attiva l’obbligatorietà di compilazione del questionario Whodas 2.0.

La nuova versione della procedura si applica ai seguenti casi:

  • ai nuovi certificati medici introduttivi in cui è presente almeno una delle patologie in sperimentazione;
  • ai certificati medici introduttivi che risultano in stato “bozza” e che vengono lavorati dal 12 luglio 2025;
  • ai certificati medici integrativi presentati secondo le disposizioni previste dal messaggio n. 1980/2025. A tale proposito, si ricorda che la creazione di un certificato medico integrativo è consentita solo nei casi in cui non sia stata già calendarizzata la convocazione a visita.

Si precisa, inoltre, che la nuova procedura non si applica ai certificati medici introduttivi che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto risultano in stato “presentato” e per i quali è stata già fissata la data di convocazione a visita.

Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, infine, si comunica che sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato aggiornato il TUTORIAL del servizio.

 

  Il Direttore Generale  
  Valeria Vittimberga

 

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Si pubblicano due documenti utili ai medici impegnati nell'elaborazione dei certificati medico-introduttivi Inps, concernenti le linee guida per l'accertamento della disabilità connessa alle seguenti patologie:
 
1.disturbi dello spettro autistico, 
2.diabete di tipo 2, 
3.sclerosi multipla.
Criteri applicabili nella valutazione di base, durante il periodo di sperimentazione.

 

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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027.

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, che sarà estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo per avviare il procedimento valutativo di base. Successivamente, con i messaggi n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di profilazione dei medici necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che viene rilasciato in modalità semplificata mediante l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato”. Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, c.d. certificato medico integrativo.

Il certificato medico integrativo può essere utilizzato per:

integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
Si precisa, inoltre, che non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS. La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dunque dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS.

Infine, qualora il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

 

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga