Notizie e Circolari per la Professione
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Medici competenti - nota al Ministro della salute recante “richiesta di proroga termine ultimo per invio dati allegato 3b (art. 40, d.lgs 81/2008 e s.m.i.)”.
In allegato la nota del Ministero.
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E' in atto un'importante trasformazione nella gestione delle iscrizioni nell'albo dei CTU.
Riguardo alla prima iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei CTU, infatti, a partire dal 4 gennaio 2024 è in rete la nuova piattaforma di registrazione e conferma, messa a disposizione dal Ministero della Giustizia https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home, dedicata alla registrazione digitale dei CTU e dei periti di parte.
La procedura di registrazione digitale è obbligatoria sia per i CTU già iscritti al relativo albo che per coloro che intendano presentare la domanda di iscrizione per la prima volta.
1) Per coloro che risultino già iscritti nell’Albo cartaceo dei CTU la scadenza per effettuare la registrazione sul portale è la seguente: 04 marzo 2024. Si entra nel suddetto portale con lo spid. Una volta entrati ci si registra, confermando o aggiornando i propri dati anagrafici. Successivamente, si aggiungono dati importanti relativi al proprio curriculum vitae, quali i titoli di studio conseguiti, le esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni, varie competenze... Si completa la dichiarazione on line tornando alla domanda di conferma e rispondendo ad altri semplici quesiti, ad esempio: se si è già iscritti all'albo cartaceo dei CTU, presso quale tribunale si è iscritti, quale specializzazione si possiede per la quale si svolge già l'attività di consulente tecnico di parte ed in quale delle categorie del D.L. 4 agosto 2023, n.109 ricade la propria consulenza, se si possiedono altri requisiti richiesti in relazione all'attività di CTU e così via. Occorrerà allegare una serie di autocertificazioni relative a residenza, nascita, casellario giudiziale, Titoli/documenti a dimostrazione della capacità tecnica: 1) autocertificazione di specializzazione e 2) adeguato curriculum scientifico successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, comprendente eventuali attività di docenza, attività di ricerca, l'iscrizione a società scientifiche, eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche. Alla fine la piattaforma richiederà l'attestazione di "ulteriore documentazione" che può essere inteso come "altri requisiti" (attestazione o autocertificazione dell'assolvimento del debito formativo ecm e, se si possiedono, attestati di formazione in materia di processo e conciliazione).
2) Per le domande di nuova iscrizione all’Albo dei CTU, invece, queste potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando lo stesso portale internet, nell’arco di due finestre temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.
PS: Alla richiesta di allegare dichiarazioni di iscrizione, assenza carichi pendenti e quant'altro, si ricorda dhe ai fini dell’iscrizione all’albo dei CTU è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. Troverete, qui, una serie di facsimile da poter modificare
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Giorgia Lodetti
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La Fondazione GIMBE ha presentato il 10 ottobre 2023 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica il
6° Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale.
Il Rapporto analizza le grandi criticità di sistema - finanziamento pubblico, spesa sanitaria, livelli essenziali di assistenza, governance Stato-Regioni, personale, attuazione del PNRR - al fine di sensibilizzare da un lato la politica a rimettere la sanità pubblica al centro dell’agenda, dall’altro tutti gli stakeholder della sanità a diventare attori protagonisti per consolidare il valore sociale del SSN, rinunciando ai privilegi acquisiti per rilanciare il bene comune. E propone il “Piano di Rilancio del SSN” per garantire a tutte le persone il diritto costituzionale alla tutela della salute.
Si allega il comunicato stampa con la sintesi del Rapporto, la cui versione integrale è disponibile a
Nino Cartabellotta
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Invito alla diffusione ai Vostri iscritti del questionario al link di cui sotto, al fine di coinvolgere il più ampio numero di Professionisti Medici ed Infermieri per un progetto di ricerca della Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Torino.
Il progetto di ricerca, che si pone l’obiettivo di approfondire lo stigma in merito all’assistenza a pazienti con patologie mentali da parte di professionisti sanitari Medici ed Infermieri, è infatti rivolto a tutti i Professionisti attualmente operanti sul territorio nazionale. La più ampia diffusione possibile attraverso gli Ordini Professionali è quindi auspicata al fine di poter rappresentare al meglio gli Operatori di ogni Regione italiana.
L’adesione dei Professionisti è totalmente anonima e lo studio prevede soltanto la compilazione di un questionario della durata inferiore ai 5 minuti.
Link questionario:
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Si prega i clinici coinvolti nella prescrizione suddetta di prendere visione delle comunicazioni allegate.
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In basso è presente lo stralcio della Com 194, appena giunta agli Ordini, con la quale la Federazione Nazionale comunica ufficialmente la cessazione dei DL 44/2021 e DL 172/2021 e della Legge 76/2021 sull'obbligatorietà della vaccinazione Anticovid 19 e sui conseguenti adempimenti degli Ordini territoriali, mettendo fine, quindi, ad ogni obbligo vaccinale in capo ai sanitari.
Da Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
A FROSINONE <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
Data mercoledì 2 novembre 2022 - 11:56
"AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
COMUNICAZIONE N. 194
Oggetto: Decreto-legge 31 ottobre 2022 n.162 – cessazione efficacia obbligo vaccinale.
Cari Presidenti,
il Consiglio dei ministri in data 31 ottobre u.s. ha adottato il decreto – legge n.162/2022 il cui art.7 ha anticipato al 1° novembre il termine ultimo di vigenza dell’obbligo di somministrazione della vaccinazione anti SARS CoV 2 per i professionisti sanitari e di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art.4, comma 4 del Decreto -legge n.44/2021 e ss.mm.ii.
Pertanto, gli Ordini, alla luce delle citate modifiche, devono procedere tempestivamente alla cancellazione sull’Albo delle annotazioni delle sospensioni dall’esercizio professionale adottate ai sensi dell’art.4, comma 4 del menzionato dl n.44/2021."
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D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162, commi 2-3:
riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".
VD. ALLEGATO contenente comunicazione FNOMCeO con parere del Ministero della Salute.
15% del fabbisogno formativo triennale individuale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.
10% del fabbisogno formativo triennale individuale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.
* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.
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Il Certificato Anamnestico per il rilascio del porto d'armi non è assoggettabile ad IVA, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate