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Il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità 10 aprile 2025, n. 94, individua, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l’accertamento della disabilità nella procedura di sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Tale sperimentazione, della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è volta all’applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, per l’accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 62/2024 (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.I. n. 94/2025).
Tali criteri si applicano ai procedimenti di valutazione di base espletati in via esclusiva dall’INPS sia nel caso in cui si tratti di una prima certificazione sia nel caso in cui si tratti di un’istanza di aggravamento, e in caso di comorbilità, ovvero quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.I. in oggetto (cfr. gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del D.I. n. 94/2024).
Con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo per avviare il procedimento valutativo di base. Successivamente, con i messaggi n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di profilazione dei medici necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che viene rilasciato in modalità semplificata mediante l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it. Con il messaggio n. 1980 del 23 giugno 2025 sono state, infine, fornite indicazioni sul rilascio di una nuova versione della procedura per la integrazione/rettifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato” (c.d. certificato medico integrativo).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 12 luglio 2025, data di entrata in vigore del D.I. n. 94/2025, sarà rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo per la richiesta di accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.
Di seguito si elencano le principali novità della nuova versione:
- in fase di compilazione del certificato medico introduttivo, alla selezione di un codice ICD9-CM corrispondente a una o più delle patologie suddette, è necessario allegare la documentazione specifica che attesti la patologia in questione, in conformità a quanto stabilito dal D.I. in oggetto. Al fine di guidare l’utente nell’allegazione della documentazione necessaria è in corso di realizzazione una specifica utility, in attesa del rilascio della quale in procedura è disponibile l’elenco della documentazione obbligatoria e facoltativa da allegare al certificato medico introduttivo;
- inoltre, la procedura consente di selezionare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta (c.d. accertamento agli atti) e contestualmente attiva l’obbligatorietà di compilazione del questionario Whodas 2.0.
La nuova versione della procedura si applica ai seguenti casi:
- ai nuovi certificati medici introduttivi in cui è presente almeno una delle patologie in sperimentazione;
- ai certificati medici introduttivi che risultano in stato “bozza” e che vengono lavorati dal 12 luglio 2025;
- ai certificati medici integrativi presentati secondo le disposizioni previste dal messaggio n. 1980/2025. A tale proposito, si ricorda che la creazione di un certificato medico integrativo è consentita solo nei casi in cui non sia stata già calendarizzata la convocazione a visita.
Si precisa, inoltre, che la nuova procedura non si applica ai certificati medici introduttivi che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto risultano in stato “presentato” e per i quali è stata già fissata la data di convocazione a visita.
Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, infine, si comunica che sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato aggiornato il TUTORIAL del servizio.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027.
Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, che sarà estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo per avviare il procedimento valutativo di base. Successivamente, con i messaggi n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di profilazione dei medici necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che viene rilasciato in modalità semplificata mediante l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato”. Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, c.d. certificato medico integrativo.
Il certificato medico integrativo può essere utilizzato per:
integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
Si precisa, inoltre, che non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.
Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS. La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dunque dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS.
Infine, qualora il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
NEWS del 04/03/2025! Si comunica che sul portale dell’Istituto, www.inps.it, è stato pubblicato un tutotial. Tale supporto è raggiungibile secondo il seguente percorso:
www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificatomedicointroduttivo – Invalidità civile”, “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”, ed il TUTORIAL del servizio è articolato nelle seguenti tre parti: 1.“Certificato medico introduttivo - medici certificatori”; 2.“Allegazione documentazione sanitaria”; 3.“Firma digitale e invio”.
L'apposizione della firma elettronica durante il procedimento è divenuta, per ora, facoltativa.
I termini temporali della sperimentazione in oggetto sono stati ampliati fino al 31 dicembre 2026, prevedendo un estensione a tutto il territorio nazionale solo a partire dal 2027.
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A partire dal primo gennaio 2025 l'INPS avvierà una sperimentazione della riforma in materia di disabilità, come stabilito dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Questa riforma propone un nuovo approccio all'accertamento della disabilità attraverso una “valutazione di base”, che vedrà l’INPS come accertatore unico del nuovo percorso di valutazione e sarà estesa a livello nazionale solo nei prossimi anni.
Le province coinvolte nella prima fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; dal 1° marzo:
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
- in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare (ai sensi del comma 1 – primo periodo - dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62);
- di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo (che, comunque, continuano a soddisfare il fabbisogno formativo richiesto dalla normativa sulla “formazione continua in sanità”), liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
REQUISITI
Presupposti per la trasmissione del certificato medico introduttivo sono:
- il possesso della firma digitale;
- essere in regola con la realizzazione ovvero lo svolgimento del dossier formativo triennale di gruppo FNOMCeO – requisito da verificare presso piattaforma Co.ge.a.p.s.
Si ricorda che al Primo Accesso come medico certificatore:
Il medico certificatore lettera “b.” dovrà integrare i dati in procedura sulla piattaforma Inps, inserendo Provincia e numero di iscrizione all’Ordine dei medici; mentre, i medici lettera “a.” (medici di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 62/2024) devono integrare con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
PROCEDIMENTO
A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto, tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale www.inps.it. Tale certificato viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2024.
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
La successiva convocazione a visita, da parte dell’Inps, sarà inviata tramite raccomandata A/R e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul "Portale della Disabilità". Si precisa che l'assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi.
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, almeno in questa fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza del cittadino - che deve selezionare su indicazione dello stesso utente.
- Qualora il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) è ricompreso in una delle province in sperimentazione, la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di “valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza più necessità di presentazione di una domanda amministrativa.
- Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre province, la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo, che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Eventuali prestazioni economiche riconosciute al cittadino decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (cfr. l’art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 62/2024). Infatti, dopo la trasmissione del certificato medico introduttivo, gli interessati possono comunicare i propri dati socio-economici all'INPS, accedendo tramite identità digitale o avvalendosi dei servizi degli Istituti di Patronato o Associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l'erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.
PROFILAZIONE SUL PORTALE
Ai fini dell’invio del certificato medico introduttivo, in attesa dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, dal 1° gennaio 2025:
- i medici attualmente già profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati (per i soggetti residenti/domiciliati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione) utilizzando l’attuale autorizzazione (“profilo medico certificatore”) già in loro possesso; al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. Dalla suddetta pagina il medico deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”; la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo;
- per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione continua. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione ma, comunque, sono tenuti a firmare digitalmente il certificato medico introduttivo e ad indicare la struttura per la quale lavorano;
- i medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’Inps del certificato medico introduttivo devono richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” compilato in ogni sua parte.
Il modulo “AP110” (Allegato n. 1) è anche scaricabile in formato “.pdf editabile” dal sito istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta abilitato, il medico ha accesso alla procedura e può compilare il certificato medico introduttivo.
Indirizzo: Piazza Gramsci 4, 03100, Frosinone (FR) - Centralino: Da fisso: 803164 - Da mobile: 06 164 164
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LA DICHIARAZIONE SULLA FORMAZIONE CONTINUA E IL DOSSIER DI GRUPPO
Nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento che individui stabili requisiti per l’erogazione del certificato medico-introduttivo, il Ministero ha stabilito che i medici certificatori di cui alla lettera “b.” debbano trovarsi nella seguente condizione:
“aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023-2025 ovvero, fino allo scadere dell’attuale triennio, di avere in corso la relativa realizzazione del dossier di gruppo.". Tale condizione dovrà essere autocertificata telematicamente dopo il 31.12.2024, in occasione del primo accesso effettuato per l'elaborazione di un certificato medico introduttivo, sul portale Inps, dove apparirà una apposita maschera con l’autocertificazione da spuntare:
“Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale.”.
Su questo ultimo aspetto va ben sottolineato che la condizione formativa non è riferita al soddisfacimento generale della formazione continua misurata attraverso il numero di crediti ECM, ma al fatto di essere stati iscritti in un dossier formativo di gruppo a cura della FNOMCEO e di essere nella condizione di svolgimento del dossier triennale.
Pertanto, il professionista entrerà tramite “Spid” o “Cie” nel sito Co.ge.a.p.s. e poi, tra le voci del menu poste in alto, cliccherà su “dossier di gruppo” per verificare la propria iscrizione al “dossier formativo” della FNOMCEO, per il triennio 2023-2025, verificando, nell'occasione, anche l'aderenza degli ecm svolti al piano formativo.
Si fa presente che tutti gli iscritti agli Ordini, che si trovino in condizione di continuità formativa e lavorativa, sono iscritti automaticamente al "Dossier Formativo di Gruppo Fnomceo".
TUTTE LE NOTIZIE RIGUARDANTI LA FASE DI SPERIMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Tutte le notizie e i comunicati riguardanti il certificato medico introduttivo e la fase di sperimentazione nella quale è stata inserita la provincia di Frosinone si trovano sul sito istituzionale dell'INPS
Il sito dell'Inps continuerà a diramare le notizie riguardanti l'aggiornamento delle procedutre e della piattaforma solo attraverso il portale che, quindi, va consultato periodicamente.
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DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE DIRETTORE |
Gentile Collega,
Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES
Informazioni Comunicazione HERMES
Mittente: |
0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE |
Sedi destinatarie: |
493 |
Inviato il: |
21/02/2025 17:17:43 |
Protocollo: |
INPS.HERMES.21/02/2025.0000662 |
Oggetto: |
Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Semplificazione del flusso di invio del nuovo certificato medico introduttivo |
Testo Comunicazione
DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PRESTAZIONI DI DISABILITÀ
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE
Con il presente messaggio, facendo seguito, da ultimo, al messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024 - che recava la nota: "... Si ricorda che i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare), devono spuntare in procedura la struttura sanitaria di appartenenza." -,
in un’ottica di semplificazione e allo scopo di migliorare l’usabilità della procedura di invio del nuovo certificato medico introduttivo durante la fase di sperimentazione della riforma della disabilità, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in accordo con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità,
si comunica che
l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore, da apporre alla conclusione dell’iter di compilazione e trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo all’INPS, come condizione per l’inserimento dello stesso nel Fascicolo Sanitario Elettronico, è facoltativa.
Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.
Si informa, inoltre, che è di prossimo rilascio anche la funzione che permetterà l’invio dei dati socio-economici e reddituali, finalizzati alla verifica del diritto a ottenere le prestazioni economiche di disabilità, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al servizio “dati socio-economici prestazioni di disabilità”, presente sul sito dell’Istituto.
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In questi giorni i tecnici informatici ed i programmatori addetti all'aggiornamento della piattaforma INPS per l'invio dei certificati di disabilità sono al lavoro per risolvere le varie crtiticità emerse all'avvio della fase di sperimentazione del nuovo certificato di disabilità INPS.
Una volta alla settimana si riunisce un tavolo tecnico di confronto tra tecnici e medici esperti della relativa normativa per far sì che i cittadini italiani, utenti finali nel godimento dei diritti di assistenza che lo Stato garantisce Loro, residenti o domiciliati nelle province oggetto della sperimentazione, non subiscano disservizi e ritardi dovuti a problemi di adeguamento tecnico.
Non appena ci saranno novità sostanziali e la procedura riusulterà efficace e standardizzata ve ne daremo notizia e, anzi, proveremo a supportare gli iscritti con brevi dimostrazioni in videoconferenza riguardanti il funzionamento del sistema.
Intanto, si ribadisce che, per segnalare tutti gli impedimenti tecnici riscontrati nei vari tentativi di invio dei certificati, si può utilizzare l'indirizzo email dedicato:
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La ricetta bianca digitalizzata è già in uso dal 2022, resa possibile grazie al portale gestito dal Ministero dell'Economia, denominato "Sistema TS".
Con l'entrata in vigore della nuova legge, invece, la ricetta bianca (con prescrizione di farmaci a carico del cittadino) diventa obbligatoriamente elettronica (ai sensi dell'art. 1 comma 317 della L. 30 dicembre 2024, n.207 - Legge di Bilancio per l’anno 2025).
La novità interessa soprattutto i medici e gli odontoiatri liberi professionisti che solitamente rilasciano ricette bianche con prescrizione di farmaci a carico del cittadino. Ma può riguardare anche i medici dipendenti o convenzionati con il SSN, quando rilasciano ricette bianche per farmaci in fascia C, non a carico del SSN.
L'associazione di categoria Federfarma, con una circolare ai propri iscritti, comunica che la ricetta cartacea rimarrà in uso durante il periodo di transizione fino ad esaustive disposizioni da parte dei Ministeri e degli Enti preposti a declinare le istruzioni operative.
Si consiglia, comunque, l'erogazione delle ricette bianche dematerializzate sin da subito, salvo impedimenti tecnici.
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IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
A partire dal primo gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'Istituto avvierà una sperimentazione della riforma in materia di disabilità, come stabilito dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Questa riforma propone un nuovo approccio all'accertamento della disabilità attraverso una “valutazione di base”, che vedrà l’INPS come accertatore unico del nuovo percorso di valutazione e sarà estesa a livello nazionale dal primo gennaio 2026.
Le province coinvolte nella fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
- in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare (ai sensi del comma 1 – primo periodo - dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62);
- di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo (che, comunque, continuano a soddisfare il fabbisogno formativo richiesto dalla normativa sulla “formazione continua in sanità”), liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
REQUISITI
Presupposti per la trasmissione del certificato medico introduttivo sono:
- il possesso della firma digitale;
- essere in regola con la realizzazione ovvero lo svolgimento del dossier formativo triennale di gruppo FNOMCeO – requisito da verificare presso piattaforma Co.ge.a.p.s.
Si ricorda che al Primo Accesso come medico certificatore:
Il medico certificatore lettera “b.” dovrà integrare i dati in procedura sulla piattaforma Inps, inserendo Provincia e numero di iscrizione all’Ordine dei medici; mentre, i medici lettera “a.” (medici di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 62/2024) devono integrare con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
PROCEDIMENTO
A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto, tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale www.inps.it. Tale certificato viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2024.
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
La successiva convocazione a visita, da parte dell’Inps, sarà inviata tramite raccomandata A/R e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul "Portale della Disabilità". Si precisa che l'assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi.
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, almeno in questa fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza del cittadino - che deve selezionare su indicazione dello stesso utente.
- Qualora il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) è ricompreso in una delle 9 province in sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari), la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di “valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza più necessità di presentazione di una domanda amministrativa.
- Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre province, la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo, che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Eventuali prestazioni economiche riconosciute al cittadino decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (cfr. l’art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 62/2024). Infatti, dopo la trasmissione del certificato medico introduttivo, gli interessati possono comunicare i propri dati socio-economici all'INPS, accedendo tramite identità digitale o avvalendosi dei servizi degli Istituti di Patronato o Associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l'erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.
PROFILAZIONE SUL PORTALE
Ai fini dell’invio del certificato medico introduttivo, in attesa dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, dal 1° gennaio 2025:
- i medici attualmente già profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati (per i soggetti residenti/domiciliati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione) utilizzando l’attuale autorizzazione (“profilo medico certificatore”) già in loro possesso; al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. Dalla suddetta pagina il medico deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”; la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo;
- per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione continua. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione ma, comunque, sono tenuti a firmare digitalmente il certificato medico introduttivo e ad indicare la struttura per la quale lavorano;
- i medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’Inps del certificato medico introduttivo devono richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” compilato in ogni sua parte.
Il modulo “AP110” (Allegato n. 1) è anche scaricabile in formato “.pdf editabile” dal sito istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta abilitato, il medico ha accesso alla procedura e può compilare il certificato medico introduttivo.
LA DICHIARAZIONE SULLA FORMAZIONE CONTINUA E IL DOSSIER DI GRUPPO
Nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento che individui stabili requisiti per l’erogazione del certificato medico-introduttivo, il Ministero ha stabilito che i medici certificatori di cui alla lettera “b.” debbano trovarsi nella seguente condizione:
“aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023-2025 ovvero, fino allo scadere dell’attuale triennio, di avere in corso la relativa realizzazione del dossier di gruppo.". Tale condizione dovrà essere autocertificata telematicamente dopo il 31.12.2024, in occasione del primo accesso effettuato per l'elaborazione di un certificato medico introduttivo, sul portale Inps, dove apparirà una apposita maschera con l’autocertificazione da spuntare:
“Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale.”.
Su questo ultimo aspetto va ben sottolineato che la condizione formativa non è riferita al soddisfacimento generale della formazione continua misurata attraverso il numero di crediti ECM, ma al fatto di essere stati iscritti in un dossier formativo di gruppo a cura della FNOMCEO e di essere nella condizione di svolgimento del dossier triennale.
Pertanto, il professionista entrerà tramite “Spid” o “Cie” nel sito Co.ge.a.p.s. e poi, tra le voci del menu poste in alto, cliccherà su “dossier di gruppo” per verificare la propria iscrizione al “dossier formativo” della FNOMCEO, per il triennio 2023-2025, verificando, nell'occasione, anche l'aderenza degli ecm svolti al piano formativo.
Si fa presente che tutti gli iscritti agli Ordini, che si trovino in condizione di continuità formativa e lavorativa, sono iscritti automaticamente al "Dossier Formativo di Gruppo Fnomceo".
TUTTE LE NOTIZIE RIGUARDANTI LA FASE DI SPERIMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Tutte le notizie e i comunicati riguardanti il certificato medico introduttivo e la fase di sperimentazione nella quale è stata inserita la provincia di Frosinone si trovano sul sito istituzionale dell'INPS
Il sito dell'Inps continuerà a diramare le notizie riguardanti l'aggiornamento delle procedutre e della piattaforma solo attraverso il portale che, quindi, va consultato periodicamente.
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Medici competenti - nota al Ministro della salute recante “richiesta di proroga termine ultimo per invio dati allegato 3b (art. 40, d.lgs 81/2008 e s.m.i.)”.
In allegato la nota del Ministero.