CIRCOLARE PRESCRIZIONE AUSILI - MODIFICHE
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Si invia in allegato la circolare del 15/01/2024 con preghiera di darne massima diffusione poiché numerosi cittadini inviano le prescrizioni relative soprattutto ai rinnovi dei PT per ausili per incontinenza, al nostro ufficio.
Si chiede pertanto la vostra collaborazione affinchè i medici utilizzino i format allegati (e non quelli riprodotti su carta intestata regionale) e agli assistiti venga fornita la corretta informazione sull’invio delle istanze alla ASL di residenza e non in Regione.
Nei casi in cui infatti riusciamo a risalire alla ASL/distretto competente provvediamo noi ad inoltrare la pratica affinchè sia presa in consegna ma quando in assenza di recapiti e riferimenti certi/illeggibili non riusciamo ad inviare alla ASL competente l’istanza ne a contattare il mittente o il medico, dobbiamo predisporre una nota di riscontro da reinviare alla medesima PEC da cui è arrivata la prescrizione con aggravio e ritardo certo dell’iter della domanda.
Confidando nella vostra collaborazione porgo cordiali saluti.
REGIONE LAZIO -
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi
Si pubblica aggiornamento da parte INPS riguardo alle procedure di acquisizione e rilascio del certificato medico introduttivo.
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Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES
Informazioni Comunicazione HERMES
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Mittente: |
0013/PENSIONI |
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Sedi destinatarie: |
493 |
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Inviato il: |
03/08/2026 09:31:22 |
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Protocollo: |
INPS.HERMES.03/08/2026.0002536 |
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Oggetto: |
Rilascio della nuova versione procedura “Certificato medico - mod. SS3” (invalidità/inabilità previdenziali) in AGO e gestioni sostitutive AGO. |
Testo Comunicazione
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE
AI DIRIGENTI CENTRALI E TERRITORIALI
AI DIRIGENTI MEDICI CENTRALI E TERRITORIALI
Si comunica che sul sito istituzionale è disponibile la nuova versione dell’applicazione internet “Certificato medico – mod. SS3”, utile ai medici certificatori per inoltrare all’Istituto il certificato medico per la richiesta di invalidità/inabilità previdenziali; la versione del software in argomento rappresenta un upgrade tecnologico della precedente versione in uso da tempo.
Il servizio consente ai medici certificatori abilitati dalla struttura INPS territorialmente competente di compilare, inviare e stampare il certificato medico – mod. SS3, propedeutico alla presentazione della domanda di invalidità o di inabilità in ambito previdenziale AGO e gestioni sostitutive AGO.
L’applicazione è raggiungibile dal portale dell’istituto www.inps.it, “sostegni sussidi e indennità”, “per disabili/invalidi/inabili”, ““certificato medico - modello SS3”; in alternativa è possibile digitare “SS3” nel campo di ricerca del portale INPS; in questo caso tra i risultati comparirà il servizio “Certificato medico – mod. SS3”; selezionando il relativo collegamento si accederà alla pagina dedicata, dove sarà disponibile il pulsante “Utilizza il servizio”.
L’accesso alla procedura avviene tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS). Dopo l’autenticazione con identità digitale, ai medici non ancora censiti viene proposta una maschera per la registrazione dei dati relativi all’iscrizione all’Albo.
Completato l’accesso, verrà visualizzata la Home page dell’applicazione, dalla quale il medico certificatore può accedere alle funzionalità disponibili: compilazione del certificato per un paziente, consultazione e gestione dei certificati inviati e non inviati, nonché modifica dei dati del medico.
Selezionando la card “Compila certificato”, il medico accede alla sezione dedicata all’inserimento dei dati anagrafici del paziente. Per effettuare la ricerca nell’archivio anagrafico INPS è necessario indicare cognome, nome e codice fiscale. In caso di esito positivo della ricerca, i dati anagrafici e di nascita sono compilati automaticamente. Devono inoltre essere inseriti i dati del documento di riconoscimento fornito dal paziente.
Una volta completata la sezione anagrafica, tramite il pulsante “Avanti” è possibile accedere alla pagina dei dati sanitari, nella quale il medico certificatore deve inserire le informazioni necessarie alla redazione del certificato. Con il pulsante “Salva” i dati del certificato inseriti vengono temporaneamente memorizzati; con il pulsante “Invia” i dati vengono memorizzati e il certificato viene trasmesso in via definitiva, senza possibilità di successive modifiche.
A seguito dell’invio, viene visualizzato il numero univoco del certificato e sono resi disponibili, in formato PDF, il certificato e il relativo attestato di invio. Per generarli e scaricarli, è necessario utilizzare gli appositi pulsanti “Salva attestato” e “Salva certificato”.
Da qualsiasi sezione dell’applicazione è possibile tornare alla Home del servizio selezionando la voce “Home” disponibile nella parte superiore della pagina.
Attraverso la card “Visualizza certificati”, selezionabile dalla Home page, il medico certificatore accede alla sezione dedicata alla gestione dei certificati redatti. In tale sezione è possibile completare o eliminare i certificati parzialmente compilati e non inviati, nonché ristampare i certificati già inviati.
La ricerca dei certificati può essere filtrata per cognome, numero certificato, codice fiscale, data certificato e stato certificato. Una volta impostati i criteri, la ricerca deve essere avviata tramite il pulsante “Cerca”. I risultati saranno visualizzati nell’apposita tabella.
I risultati della ricerca possono essere ordinati tramite le intestazioni delle colonne. In presenza di un numero elevato di risultati, è inoltre possibile navigare tra le pagine mediante le funzionalità di paginazione disponibili sotto la tabella.
Nel caso di certificati non inviati, selezionando “Modifica” si accede nuovamente alla pagina di gestione del certificato, per integrare, modificare o completare i dati inseriti. Selezionando “Elimina” il certificato viene cancellato.
Nel caso di certificati già inviati, è possibile selezionare “Attestato” e/o “Certificato” per effettuare il download dei relativi file PDF.
Il manuale utente è disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, nella pagina dedicata al Certificato medico SS3.
L’applicazione è fruibile anche da tablet e smartphone.
Per eventuali informazioni è possibile scrivere alla casella di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il Direttore Centrale Pensioni
Domenico De Fazio
Il Direttore Centrale Tecnologia informatica e innovazione
Massimiliano D’Angelo
Il Coordinatore generale medico legale
Raffaele Migliorini
COMUNICAZIONE IMPORTANTE CERTIFICAZIONI INVALIDITA' INPS - Parziale Modifica per persone di età superiore ai 70 anni fino al 1° gennaio 2028
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Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES
Informazioni Comunicazione HERMES
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Mittente: |
0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE |
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Sedi destinatarie: |
496 |
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Inviato il: |
27/05/2026 08:33:32 |
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Protocollo: |
INPS.HERMES.27/05/2026.0001750 |
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Oggetto: |
Istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni |
Testo Comunicazione
DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PRESTAZIONI DI DISABILITÀ
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE
Premessa
Facendo seguito al messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026, con il quale sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha modificato l’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con il presente messaggio si forniscono ai medici certificatori e ai loro assistiti istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni.
La citata modifica normativa prevede che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni affetti da patologie croniche e ingravescenti di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024, l’accertamento della condizione di disabilità deve seguire la procedura valutativa previgente alla riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, anche nei territori interessati dalla sperimentazione della riforma della disabilità.
Al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte al citato articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024, dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. decreto Milleproroghe 2026) la fase sperimentale della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e la successiva entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2028.
Si evidenzia che le istruzioni in argomento, come di seguito dettagliate, saranno operative a partire dal 1° giugno 2026.
- Istruzioni operative per il medico certificatore
A seguito dell’inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell’assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l’assistito possiede un’età pari o superiore a 70 anni.
In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:
- persona affetta da almeno una patologia cronica;
- persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.
Se il medico certificatore seleziona la voce “SI” sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “vecchio” certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.
Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce “NO” per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “nuovo” certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024.
Si precisa, inoltre, che nei territori non interessati dalla sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi.
Inoltre, al fine di fornire supporto ai medici certificatori si allega al presente messaggio il “Tutorial per la compilazione del Certificato medico introduttivo (D.Lgs.62/2024)” (Allegato n. 1).
- Istruzioni operative per l’invio della domanda amministrativa
Nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) indicate nel precedente paragrafo le domande di accertamento sanitario devono essere gestite secondo le indicazioni in uso precedentemente all’avvio della sperimentazione della riforma della disabilità.
Il richiedente, pertanto, deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo accedendo alla procedura on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto:
- dall’interessato, dal suo delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale, ecc.) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, o CNS);
- dagli Istituti di patronato;
- dalle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
Invece, nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di una sola o nessuna tra le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, il certificato medico introduttivo rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della domanda amministrativa (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).
Per ulteriori dettagli relativi all’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile previgente al decreto legislativo n. 62/2024, si rinvia alla circolare n. 42 del 17 febbraio 2025.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
REGISTRAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI: Obbligatorio registrare presso il proprio Ordine di appartenenza tutti i TITOLI conseguiti POST LAUREAM
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SI RICORDA L'OBBLIGO DI LEGGE CHE IMPONE DI COMUNICARE, PRONTAMENTE, AGLI ORDINI PROFESSIONALI, IL CONSEGUIMENTO DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO POST LAUREAM (SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI, CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, MASTER UNIVERSITARI EROGATI DALLE FACOLTA' DI MEDICINA O DI ODONTOIATRIA).
SE SU QUESTO SITO O SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA FNOMCeO NON APPARE UN VOSTRO TITOLO ACCADEMICO POST LAUREAM E' PROBABILE CHE NON LO ABBIATE MAI DICHIARATO AL VOSTRO ORDINE DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO BASTERA' ENTRARE NELL'AREA DEDICATA ALLA MODULISTICA, SCARICARE IL MODULO DEDICATO ALLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI ACQUISITI E TRASMETTERLO AL PROPRIO ORDINE.
Di seguito i riferimenti di legge:
L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, Comma 152. "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.".
Art. 64 del Codice Deontologico 2017 - Rapporti con l'Ordine professionale
"Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento. Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività. Il medico comunica all'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. ..."
La FNOMCeO, con riguardo all'obbligo di aggiornare il proprio Ordine rispetto ai titoli post lauream conseguiti presso facoltà di Medicina e di Odontoiatria, dispone di avviare azioni disciplinari nei riguardi degli Iscritti che non procedono alla dichiarazione (Comunicazione n. 49/2017).
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TALI COMUNICAZIONI SONO A CURA DEGLI ISCRITTI E SOLO A LORO SPETTA DI INFORMARE, PER TEMPO, GLI ORDINI DI APPARTENENZA. IL MODULO ANDRA' TRASMESSO VIA EMAIL, PEC, FAX, POSTA O A MANO, ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'.
PER LA REGISTRAZIONE DI TALI TITOLI (SPECIALIZZAZIONI - DOTTORATI - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA DI BASE - MASTER) OCCORRE INVIARE ALL'ORDINE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (SERVENDOSI DEL MODULO ALLEGATO). SARA' A CURA DELL'ORDINE LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI CONFERMA ALLE RISPETTIVE UNIVERSITA' E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE NELL'ALBO, NONCHE' LA TRASMISSIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI.
I TITOLI UTILI ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, SIA SU QUESTO SITO CHE SUL SITO DELLA FNOMCeO, SONO SOLTANTO QUELLI RICONOSCIUTI QUALI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI IN AREA MEDICA/ODONTOIATRICA, RILASCIATI DA FACOLTA' DI MEDICINA O ODONTOIATRIA, CONSEGUIBILI ANCHE IN ITALIA (RICONOSCIUTI DAL MIUR E RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE), RITENUTI IDONEI DALLA FEDERAZIONE A COMPARIRE SUI CERTIFICATI E GLI ATTESTATI DI ISCRIZIONE ED IN RELAZIONE STRETTA CON LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE SANITARIA.
ATTENZIONE: L'ALBO NON VERRA' AGGIORNATO, CON IL TITOLO DI STUDIO DICHIARATO, FINCHE' L'UFFICIO NON RICEVERA' CONFERMA DALLA RELATIVA UNIVERSITA'.
Riforma della disabilità. D. lgs. n. 62/2024. Ulteriori Indicazioni operative.
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Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la seconda fase sperimentale. Tutorial sulle nuove procedure
Il comma 2 dell'articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1”.
Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma 2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate -, si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per il triennio 2023/2025.
Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente acquisita dall’INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente responsabile dell’Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all’Istituto, in modalità telematica, l’esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rese dai medici certificatori.
Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico” dell’applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini dell’acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”.
Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare - devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.
Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico”.
Si allegano al presente messaggio i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori all’utilizzo della nuova procedura di trasmissione del certificato medico:
- tutorial sulla compilazione del certificato medico introduttivo e del certificato integrativo (Allegato n. 1);
- tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria (Allegato n. 2);
- tutorial sull’apposizione della firma digitale (Allegato n. 3);
- vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS (Allegato n. 4).
Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga


