Notizie e Circolari per la Professione
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Di seguito gli allegati del DECRETO 16 aprile 2018, recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22/03/2018 è stato pubblicato il DL 21/2018 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, l. q), della L. 23 giugno 2017, n. 103" - GIUSTIZIA PENALE - NUOVE FATTISPECIE DI REATO.
Il provvedimento può essere di interesse generale per la professione medica perché, provvedendo ad inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato, prima contenute in diverse leggi speciali, ne considera l'aggravante se commesse da un professionista sanitario.
"...utilizzo e somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis); interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis); interruzione non consensuale di gravidanza (art. 593-ter); prelievo e traffico di organi da viventi (modifiche al 601-bis)".
Si riporta, in allegato, la comunicazione della Fnomceo.
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Attuazione della Direttiva UE 2017/853 con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, riguardante nuove disposizioni per i detentori di armi da sparo e relativi certificati medici.
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Si pubblicano le intese sugli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali - triennio 2016-2018.
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Il Tribunale di Cassino avvisa tutti coloro che risultano iscritti nell'Albo dei CTU di Cassino che non è più possibile affidare agli iscritti sprovvisti di pec e firma digitale alcun incarico.
Come da questo Ordine professionale più volte richiesto è necessario 1. munirsi di pec e 2. trasmetterla, come obbligo di legge, al proprio Ordine Professionale, 3. che si occuperà successivamente di trasmettere lo stesso ndirizzo agli elenchi nazionali INI PEC (presso il Min. degli Interni) e REGINDE (presso il Ministero di Giustizia).
Non è più possibile ricevere incarichi quale CTU se si è sprovvisti di pec, regolarmente registrata presso il "reginde" e di firma digitale; non è neanche più possibile inoltrare perizie se non a mezzo pec.
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In allegato la comunicazione 54 riguardante la sentenza TAR Lazio 6013/2018 del 29/05/2018 che annulla l'adozione di un "tempario" quale criterio di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali critiche.
Il Medico Chirurgo e l'Odontoiatra deve invece osservare i tempi di esecuzione idonei a garantire assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il "Decreto LEA". Non è ammissibile la standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni.
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In merito all'incompatibilità tra la figura di medico competente e il ruolo di dipendente del Dipartimento di Prevenzione delle Asl, la "Commissione Interpelli Salute e Sicurezza" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla Dir. Reg. Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espressa (interpello 2/2018 All.1) per l'applicabilità dell'art. 39, co.3, D.Lgs. 81/2008, nei confronti di tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di tutte le Strutture del Dipartimenti di Prevenzione Asl.
Si allega com. FNOMCeO e Interpello.
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IN ALLEGATO LA TABELLA DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI PER L'ACCESSO AL II LIV. DELLA DIRIGENZA SANITARIA, DM 30 GENNAIO 1998
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SI ALLEGA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, CHE CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA 82/2017 IN TEMA DI PRESCRIZIONI PUBBLICITARIE ED IN PARTICOLARE ARTT. 4 E 5 DELLA L.175/1992.
IN SOSTANZA TRA GLI OBBLIGHI IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA QUELLO DI INDICARE SEMPRE IL NOME DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA.
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO
mercoledì 12 dicembre 2012 14:12
Consiglio di Stato, Sez. V
In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.