Notizie e Circolari per la Professione

Seleziona un articolo da leggere

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Si pubblicano le intese sugli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali - triennio 2016-2018.

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Il Tribunale di Cassino avvisa tutti coloro che risultano iscritti nell'Albo dei CTU di Cassino che non è più possibile affidare agli iscritti sprovvisti di pec e firma digitale alcun incarico.

Come da questo Ordine professionale più volte richiesto è necessario 1. munirsi di pec e 2. trasmetterla, come obbligo di legge, al proprio Ordine Professionale, 3. che si occuperà successivamente di trasmettere lo stesso ndirizzo agli elenchi nazionali INI PEC (presso il Min. degli Interni) e REGINDE (presso il Ministero di Giustizia).

Non è più possibile ricevere incarichi quale CTU se si è sprovvisti di pec, regolarmente registrata presso il "reginde" e di firma digitale; non è neanche più possibile inoltrare perizie se non a mezzo pec.

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

In allegato la comunicazione 54 riguardante la sentenza TAR Lazio 6013/2018 del 29/05/2018 che annulla l'adozione di un "tempario" quale criterio di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali critiche.

Il Medico Chirurgo e l'Odontoiatra deve invece osservare i tempi di esecuzione idonei a garantire assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il "Decreto LEA". Non è ammissibile la standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni.

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

In merito all'incompatibilità tra la figura di medico competente e il ruolo di dipendente del Dipartimento di Prevenzione delle Asl, la "Commissione Interpelli Salute e Sicurezza" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla Dir. Reg. Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espressa (interpello 2/2018 All.1) per l'applicabilità dell'art. 39, co.3, D.Lgs. 81/2008, nei confronti di tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di tutte le Strutture del Dipartimenti di Prevenzione Asl.

Si allega com. FNOMCeO e Interpello.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 47 Ministero Lavoro e Politiche Sociali - incompatibilita tra a)COMUNICAZIONE N. 47 Ministero Lavoro e Politiche Sociali - incompatibilita tra a[Interpello 2/2018 Min. Lavoro - Incompatib. tra Medico Competente e Ruolo Dipendente Dipart. Prevenzione]102 kB
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

IN ALLEGATO LA TABELLA DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI PER L'ACCESSO AL II LIV. DELLA DIRIGENZA SANITARIA, DM 30 GENNAIO 1998

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab[AGGIORNAMENTO TABELLA B, D.M. 30 GENNAIO 1998 - ACCESSO DIRIGENZA DI II LIVELLO SSN]876 kB
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

SI ALLEGA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, CHE CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA 82/2017 IN TEMA DI PRESCRIZIONI PUBBLICITARIE ED IN PARTICOLARE ARTT. 4 E 5 DELLA L.175/1992.

IN SOSTANZA TRA GLI OBBLIGHI IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA QUELLO DI INDICARE SEMPRE IL NOME DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 57_Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018.pdf)COM. N. 57_Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018.pdf[Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018]3700 kB

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

Allegati:
Scarica questo file (133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf)133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf[D.M. 30 gennaio 1998 (1). Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso II Liv. Dirig. Sanità]208 kB
Scarica questo file (affinita(1).pdf)affinita(1).pdf[Affinità Discipline Mediche]161 kB
Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab[Decreto 23 marzo 2018, gazzetta uff. 83 del 10/04/2018 - MODIFICHE DISCIPLINE]876 kB
Scarica questo file (decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p)decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p[ ]329 kB
Scarica questo file (decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità)decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità[ ]25 kB
Scarica questo file (decreto 28 marzo 2013 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd)decreto 28 marzo 2013 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd[ ]209 kB
Scarica questo file (Tabella discipline equipollenti e di quelle affini - area medica.pdf)Tabella discipline equipollenti e di quelle affini - area medica.pdf[ ]151 kB
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

 

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.

L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.

Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017 recante "Linee Guida Nazionali per le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

Si riporta la comunicazione della Fnomceo e lo stralcio della Gazzetta.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE  N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb)COMUNICAZIONE N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb[Linee Guida Soccorso e Assistenza a donne vittime di violenza]39 kB