Notizie e Circolari per la Professione
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Entro il 30 giugno 2014 i professionisti iscritti agli ordini che prestano consulenza presso i Tribunali Italiani dovranno provvedere all'iscrizione al registro "ReGIndE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Si tratta di un'anagrafe digitale utilizzata per la ricezione e l'invio delle comunicazioni tra Tribunali e consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito delle procedure per le quali questi ultimi hanno ricevuto incarico peritale.
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Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, che presenti le linee essenziali di un reato. Non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata.
Sentenza n. 8937 del 31/01/2015 della Cassazione Penale
Sullo stesso fronte, di argomento simile, appare interessante la notizia desunta dall'articolo (apparso sul sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica, al seguente link: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427396363029.html) circa lil provvedimento della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 19 febbraio 2015, afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".
A cura dell'Avv. Domenico Tomassetti:
"La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.".
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ATTENZIONE! E' STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE "Serie Generale" IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA MEDICA. DI SEGUITO ALLEGHIAMO L'ATTO EMANATO IL 20 APRILE 2015. Conseguentemente viene abrogato il testo n. 105, che disciplinava la partecipazione allo stesso concorso, emanato il 30 giugno 2014.
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Il Ministro della Salute ha segnalato che il secondo concorso nazionale per le specializzazioni mediche sarà emanato entro il 30 aprile 2015 e che le prove si svolgeranno entro il 31 luglio 2015. Probabilmente interverranno lievi modifice rispetto alle opzioni che ricadono nella sfera di scelta dei futuri specializzandi.
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In allegato la segnalazione della FNOMCeO sulle importanti novità in tema di modalità di espletamento delle procedure concorsuali, per l'accesso alle scuole di specializzazione, introdotte dalla Lg. 128 dell'8 novembre 2013.
Aggiornamento del luglio 2014: si allega Decreto Attuativo concernente le modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche.
Aggiornamento di settembre 2014: si allega Decreto contenente le norme di svolgimento esame, immatricolazione, trattamento economico.
Attenzione! Per i Medici Specializzandi, riguardo l'obbligo assicurativo, il DM 612/14 dispone quanto segue:
" Articolo 10
(Copertura Assicurativa)
1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.".
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In questo momento la copertura assicurativa professionale è obbligatoria?
Per il Consiglio di Stato (parere 486/2015) " l'obbligo di assicurazione per i medici non è da intendersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del Dpr, previsto dal capoverso dell'art. 3, del DL 13 settembre 2012, n. 158 (DL già convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189), che disciplinerà le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie.".
Parere n. 486 del 19/02/2015, sez.II, n. 2471 del 2014.
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RISULTATI DELLE VOTAZIONI ORDINISTICHE triennio 2015-2017
Risultati della Prima Convocazione dei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2014
Risultati della Seconda Convocazione dei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2015
Di seguito i pdf contenenti i risultati delle due convocazioni.
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica la delibera n. 49 del 22 dicembre 2014, recante l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2013 settore sanitario.
Leggi allegato.