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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027.

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, che sarà estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo per avviare il procedimento valutativo di base. Successivamente, con i messaggi n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di profilazione dei medici necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che viene rilasciato in modalità semplificata mediante l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato”. Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, c.d. certificato medico integrativo.

Il certificato medico integrativo può essere utilizzato per:

integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
Si precisa, inoltre, che non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS. La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dunque dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS.

Infine, qualora il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

 

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga