Circolari FNOMCeO
Raccolta delle circolari della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
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A TUTTI GLI ISCRITTI E AI CITTADINI:
La FNOMCeO spiega le misure straordinarie adottate dal Governo in relazione al permanere e all'intensificarsi dello stato di emergenza nazionale Pandemia Covid-19.
Si prega di leggere attentamente gli allegati sottostanti, in particolar modo il DPCM 13 ottobre 2020.
Grazie.
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A proposito dell'Ordinanza 20 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile:
1. COM. 54 e allegato 1 in word:
" 1.Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unità è composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie: a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale; b)medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale; c)liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.” Al comma 2viene precisato tra l’altro chela partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza. Si allega il testo dell’Ordinanza."
A proposito del DL 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
2. COM. 55: E' opportuno leggerlo insieme con attenzione. La Fnomceo chiarisce.
La FNOMCeO, con nota 56, ricorda, comunque, che è raccomandabile svolgere solo lavori di emergenza!
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La Società Italiana di Psicoterapia offre, su tutto il Territorio Nazionale, là dove presente, il supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel prestare la loro opera sotto emergenza.
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In allegato troverete delle comunicazioni della Fnomceo, di interesse per gli iscritti.
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LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, ART. 1,
COMMA 155:
- "IL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI SVOLGE TALE FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE IN UNA SOLA STRUTTURA, DI CUI AI COMMI 153 E 154"
COMMA 154:
- "LE STRUTTURE SANITARIE POLISPECIALISTICHE PRESSO LE QUALI E' PRESENTE UN AMBULATORIO ODONTOIATRICO, OVE IL DIRETTORE SANITARIO NON ABBIA I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA, DEVONO NOMINARE UN DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI, CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 153 (ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ODONTOIATRIA)".
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1,
COMMA 536:
- "TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI CURA SONO TENUTE A DOTARSI DI UN DIRETTORE SANITARIO ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE TERRITORIALE COMPETENTE PER IL LUOGO NEL QUALE HANNO LA LORO SEDE OPERATIVA, ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (1° GENNAIO 2019)"
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LA FOMCEO ha lavoraato alla stesura di un vademecum che risponda alle domande dei medici in ambito certificativo. "Cosa si intende per obbligo del referto? Come si concilia con la normativa sulla Privacy e con il segreto professionale? Quando fare il certificaato in ambito sportivo? Come si compila un certificato di malattia, di rilascio patente, di rilascio porto d'armi?", queste ed altre ancora le domande alle quali si intende fornire una risposta con il nuovo E-Book creato dalla Fnomceo e disponibile al seguente link:https://portale.fnomceo.it/disponibile-le-book-la-certificazione-medica/
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ALLEGHIAMO, PER OPPORTUNA CONFERMA ALLE SPIEGAZIONI DI QUESTA SEGRETERIA (che hanno sempre riportato il contenuto della circolare Fnomceo), RIGUARDO ALL'IMPOSSIBILITA' DI INSERIRE ALCUNI MASTER, PER ASSENZA DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI PIATTAFORMA FNOMCEO, LA COMUNICAZIONE N.49/2017 FNOMCEO.
Si fa presente che proprio questo Ordine, qualche anno fa, fu tra i promotori dell'inserimento in anagrafe di tutti i titoli post lauream universitari (compresi dottorati e master). In questo momento riusciamo ad inserire solo i titoli dei master già compresi nell'elenco dell'ultimo aggiornamento Fnomceo. I titoli che non compaiono nel suddetto elenco non possono essere inseriti, per mancanza del codice elettronico.
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E' da poco iniziata la campagna di informazione della Federazione in tema di inesatte informazioni in campo sanitario.
Sarà possibile quindi imbattersi in manifesti o pubblicità di sensibilizzazione al fenomeno, a cura della Fnomceo.
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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 24 del 30/01/2018, è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017, contenente le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di Soccorso alle Vittime di Violenza.
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La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.
L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.
Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.