Notizie e Circolari per la Professione
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Si riporta la Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2019, n. 5, contenente il "DECRETO 28 dicembre 2018. Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità
di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.".
Si prega leggera da p. 4, l'allegata gazzetta.
"Art. 1.
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. 1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».
Art. 2.
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
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Dal 2019 sarà vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. I punti qualificanti della normativa prevedono il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie; la legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari, delle strutture che insistono sullo stesso territorio, che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AGCOM (non più all’AGCM) per comminare eventuali sanzioni alle società committenti; infine è previsto l’obbligo dei direttori sanitari di essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta, per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.
Di seguito si allegano i commi 525 e 536 dell'art. 1 unico della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019.
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Una meta-analisi di quattro studi osservazionali ha concluso che i contraccettivi ormonali combinati (COC), contenenti "Dienogest/Etinilestradiolo" (DNG/EE) sono associati ad un rischio leggermente più elevato di tromboembolia venosa (TEV) rispetto ai COC, contenenti Levonorgestrel/Etilestradiolo (LNG/EE).
I medici prescrittori devono sensibilizzare sui segni e sui sintomi dei TEV e del Tromboembolismo Arterioso (TEA) e sulla necessità di valutare i fattori di rischio individuali con regolarità.
In allegato la nota Aifa, in dettaglio.
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NOVITA' PUBBLICATA IL 21/12/2018 - COM. N. 120 FNOMCeO
La Fnomceo segnala che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 novembre 2018, durante l'esame del Disegno di Legge 886 (D.-L. n. 119/2018 in materia fiscale), ha approvato un emendamento presentato dal relatore, Sen. Emiliano Fenu, recante disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, che prevede che per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, co. 3 e 4, del D.L. 21/11/2014, n.175 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
I dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, infatti, possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L'esonero non riguarderà la parte passiva, ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico, da parte dei fornitori.
L'emendamento approvato dovrà ora passare il vaglio dell'altro ramo del Parlamento. Il decreto-legge 119, del 23 ottobre 2018 (pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018), deve essere convertito in Legge entro il 22 dicembre 2018.
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NOVITà 21/12/2018: REGISTRO NAZIONALE ALIMENTI SPECIALI EROGABILI DAL SSN - CELIACHIA: VEDI NUOVO ALLEGATO
Ad integrazione della nota 602894 del 03/10/2018, la Regione Lazio comunica che, a partire dal 1° novembre 2018, si dovrà tener conto dei novi limiti quantitativi indicati del D.M. 10 agosto 2018.
Pertanto, all'atto della spedizione delle ricette redatte secondo quanto previsto dal DM 4 maggio 2006, si dovrà tener conto dei nuovi limiti quantitativi e delle relative fasce d'età e di genere, risperro a quelli dettati in precedenza dal DM 4 maggio 2006.
Di seguito l'allegato.
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Sulla G.U. n.220, del 21 settembre 2018, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.
Il punto più importante è la proroga della disposizione di cui all'art. 5 del D.L. n. 73/2017, che stabilisce la possibilità di presentare, presso le scuole e i servizi educativi per l'infanzia, privati e non, una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale, fermo restando la presentazione della documentazione originale entro il 10 marzo dell'anno successivo. Tale possibilità, in via transitoria, è stata estesa all'anno scolastico 2018/2019 ed il termine per la presentazione della documentazione, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, è stato fissato al 10 marzo 2019.
In allegato la comunicazione FNOMCeO.
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Come è noto le Cure Termali sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, per cui prescrivibili dai medici convenzionati.
Poiché tali cure non sono attualmente prescrivibili attraverso la ricetta dematerializzata, in quanto non ancora inserite sulla piattaforma Nazionale "Tessera Sanitaria" e quindi nemmeno sul "Catalogo Unico Regionale" (CUR), è possibile ancora la prescrizione tramite ricettario (ricetta rossa).
Di seguito la circolare della Regione Lazio, a firma del Direttore regionale, Renato Botti.
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L'Aifa informa che l'antibiotico "cefepime" ha provocato reazioni neurologiche gravi avverse in pazienti con insufficienza renale e che hanno ricevuto dosi differenti da quelle consigliate dei medicinali a base di cefepime.
L'Aifa ricorda agli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
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A seguito di una recente revisione approfondita di tutti i dati pertinenti, il Comitato Europeo per la Valutazione dei Rischi nell'ambito della Farmacovigilanza (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) ha rafforzato le avvertenze destinate ai pazienti ed agli operatori sanitari, sulla teratogenicità ed i disturbi neuropsichiatrici riportati dai pazienti sottoposti a cura con questi medicinali. Tutti i pazienti vanno avvertiti e monitorati anche dal punto di vista psichiatrico e particolare attenzione va posta verso i pazienti sofferenti di depressione.
In allegato la nota Aifa, in dettaglio.