Normativa ecm

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LINK DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DEI CREDITI DEL PERSONALE SANITARIO:

 

AGENAS

e

COGEAPS

 

I primi iscritti potrebbero dover attendere qualche mese dall'iscrizione per riuscire ad entrare ed a visualizzare la propria posizione Cogeaps.

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DAL 2023 L'ACCESSO AL COGEAPS E' POSSIBILE SOLO ATTRAVERSO SPID.

1) E’ possibile svolgere la formazione obbligatoria triennale interamente on line.

2) E' obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare o aderire ad un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati. In alternativa si potrà rispettare quanto predisposto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei medici all'inizio di ogni triennio.

I medici competenti...

3) I soli “medici competenti” hanno l’obbligo di dichiarare, nella finestra temporale che va dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’ultimo anno di ogni triennio oppure dell’anno successivo – nel caso sia stato considerato come anno di recupero del triennio precedente – l’assolvimento dell'obbligo formativo, allegando solo ed esclusivamente l'elenco ecm stampabile dal sistema COGEAPS e l’attestazione che si scarica dalla propria area riservata E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare. ATTENZIONE: tutti i medici competenti devono entrare nel proprio profilo cogeaps ed inserire, come disciplina prevalente, “medicina del lavoro” e selezionare di essere "medici competenti", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti nel triennio.

Le esenzioni

4) I periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio, aspettativa cariche pubbliche, … possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.

L’autoformazione

5) Si possono autocertificare periodi di apprendimento fruiti attraverso la lettura di pubblicazioni scientifiche o manuali, la produzione di pubblicazioni, i tutoraggi, i periodi di lavoro in regime di sperimentazione, i convegni esteri non accreditati dal sistema.

Gli esoneri…

6) Come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, è possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri per la frequenza di corsi universitari (spec., dottorati, corso di form. In medicina generale, master univ.), di corsi formativi di una certa rilevanza. Si deve procedere alla richiesta di esonero al termine di ogni anno di frequenza, cliccando sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e, per finire, qualora la piattaforma lo richiedesse, eseguendo il download del modello di autocertificazione, compilandolo, allegando un documento di identità creando un unico pdf; inviando, infine, il file attraverso la stessa piattaforma. Per cui, coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola privata riconosciuta di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE annuali. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia, alla conclusione di ogni anno di frequenza, con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:

a) cliccare sulla mascherina "esoneri";

b) cercare la voce corrispondente al titolo o allo stato;

c) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;

d) se richiesto dalla piattaforma, fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf. Allegare il file prodotto; cliccare su "invio";

e) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...

Per ora non è possibile l’esonero cumulativo di più anni di corso ma occorrerà inviare più richieste di esonero, una per ogni anno di corso.

Se si lavora all’estero…

6) Coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma COGEAPS come tutti gli altri iscritti. Infatti, al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;

7) Durante l'anno della 1a Iscrizione all'Ordine si è esonerati d'ufficio dal conseguimento obbligatorio dei crediti ecm.

Ricordiamo agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che vi è l’obbligo di aggiornamento scientifico continuo e che tutti hanno l'obbligo di entrare, verificare e autocertificare (se ve ne fosse l’esigenza) sul sito COGEAPS.

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Per i Medici Competenti esiste l'obbligo di trasmissione dell'autocertificazione dei crediti ecm acquisiti, secondo modalità elettronica, entro il 15 gennaio dell'anno di scadenza del triennio formativo.

Fare attenzione all'art. 2, comma 2 e all'art 3, comma2, del DL 04 marzo 2009. Leggere anche l'art. 38, comma 3, del DL 9 aprile 2008, n. 81.

In allegato si riporta il facsimile dell'autocertificazione dei crediti acquisiti; allegare alla dichiarazione gli attestati COGEAPS e/o la stampa dei crediti risultanti dal sito COGEAPS E NON TUTTI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AGLI ECM!

AGGIORNAMENTO DEL 20/04/2015:

Il COGEAPS ha inteso predisporre un canale preferenziale riservato ESCLUSIVAMENTE ai Medici Competenti, per consentire loro, qualora ne avessero necessità, di allineare la propria posizione in conformità alla dichiarazione prodotta presso il  Ministero della Salute. Utilizzando l'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il recapito telefonico 0687678100 sarà possibile segnalare eventuali crediti mancanti, comunicare gli ultimi crediti recuperati per sanare l'eventuale gap 2011-2013 ed avvalersi delle possibilità previste dalla normativa (esenzioni, crediti da autoapprendimento per i liberi professionisti, ritardi nella registrazione dei crediti) per dimostrare la correttezza della propria posizione, qualora diversa da quella che appare dalla prima valutazione effettuata dal Ministero.

Nel caso in cui la cancellazione dall'Elenco "Medici Competenti sul Territorio" fosse non corretta, il Ministero invita gli interessati a segnalare l'errore e, se conosciuto, il motivo all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AGGIORNAMENTO del 15/07/2016

I medici competenti hanno l'obbligo di inserire sul proprio profilo on line "cogeaps", alla voce "disciplina prevalente", la scelta "medico competente". Solo in questo modo potranno conoscere l'esatto numero di crediti caricati al fine del mantenimento nell'elenco dei medici competenti e sapere il numero dei crediti da conseguire, in quella determinata disciplina, nel triennio in corso.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 15_Decreto 26-11-15_Modifiche-decreto 4-03-09_Elenco medici competenti_T)COM. N. 15_Decreto 26-11-15_Modifiche-decreto 4-03-09_Elenco medici competenti_T[Fino al 30 Giugno 2016 sarà possibile recuperare il 50% dei crediti ecm utili, ancora mancanti alla data del 31 dicembre 2014.]448 kB
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf)COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf[Indicazioni per coloro i quali si trovassero depennati dall'elenco Medici Competenti per supposta mancanza crediti ecm]194 kB
Scarica questo file (DETERMINA CNFC 17.07.2013 (1).pdf)DETERMINA CNFC 17.07.2013 (1).pdf[ ]536 kB
Scarica questo file (Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.docx)Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.docx[ ]14 kB
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Scarica questo file (DL  9.4.08, n. 81, art. 38.pdf)DL 9.4.08, n. 81, art. 38.pdf[ ]135 kB
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I crediti maturati nel corso dell'anno 2023, anche quelli non ancora visibili, potranno essere spostati fino al 30 giugno 2024.

Questo si rende necessario affinché i provider abbiano il tempo di trasmettere ad Agenas gli ecm maturati dai sanitari fino al 31 dicembre 2023.

 

DELIBERA N. 2/2023 DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Art.2

"L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024."

Allegati:
Scarica questo file (all1-12-1.pdf)all1-12-1.pdf[ ]243 kB
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Anche per l’attuale triennio la FNOMCeO ha inteso riproporre, sulla base degli ottimi risultati già conseguiti, l’attivazione del Dossier formativo di Gruppo che coinvolge tutti gli iscritti, medici e odontoiatri.
Il dossier si propone di definire un insieme di tematiche professionali trasversali, di supporto ai professionisti nello svolgimento della pratica quotidiana, che possano contribuire a costruire il portfolio delle competenze del medico e dell’odontoiatra.


Per tale motivo sono privilegiati nella composizione del dossier e nella suddivisione delle tre aree degli obiettivi tecnico-professionali, degli obiettivi di processo e degli obiettivi di sistema, nella proporzione rispettivamente del 40% – 20% – 40%, i temi che in questo periodo rispondono meglio a bisogni comuni di sapere quali la deontologia, le problematiche ambientali, la radioprotezione del paziente, la responsabilità professionale e il risk management ed altre tematiche, ritenute dalla Commissione Nazionale, di particolare interesse per la formazione.

In particolare, per l’area degli obiettivi tecnico professionali, sono stati individuati:


1) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere - obiettivo n° 18.


2) Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali - obiettivo n° 20.


3) Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate – obiettivo n° 26.


4) Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione – obiettivo n° 27.

Per l’area degli obiettivi di processo:

1) Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura – obiettivo n° 3.


2) Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo – obiettivo n° 32.


Per l’area degli obiettivi di sistema:


1) Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale – obiettivo n° 6.


2) Etica, bioetica e deontologia – obiettivo n° 16.


3) Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema – obiettivo n° 17.


4) Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema – obiettivo n° 33.


La costruzione del suindicato dossier consente ad ogni medico e odontoiatra di acquisire automaticamente un bonus di 30 crediti formativi, utili per l’attuale triennio 2023-2025; qualora il professionista, entro il 31 dicembre 2025 (termine del corrente triennio), lo completerà in coerenza almeno per il 70% relativamente alle tre aree, conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è costruito il dossier (2026-2028).

Allegati:
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D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162, commi 2-3:

riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".

VD. ALLEGATO contenente comunicazione FNOMCeO con parere del Ministero della Salute.

15% del fabbisogno formativo triennale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.

10% del fabbisogno formativo triennale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.

 

* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.

Allegati:
Scarica questo file (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162.pdf)D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162.pdf[ ]7 kB
Scarica questo file (ECM OBBLIGATORI IN RADIOPROTEZIONE(3).pdf)ECM OBBLIGATORI IN RADIOPROTEZIONE(3).pdf[nota del Ministero in tema di obbligatorietà di aggiornamento in Radioprotezione]935 kB

Valutazione attuale: 4 / 5

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SI COMUNICA, PER MAGGIORE CHIAREZZA, CHE, SECONDO NORMATIVA, I QUIZ DI VERIFICA DEGLI ECM CONSISTONO IN UN ELENCO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (CIOE' CON PIU' RISPOSTE POSSIBILI INDICATE TRA LE QUALI SCEGLIERE) DI CUI SOLO ED UNICAMENTE UNA RISPOSTA PER QUESITO E' QUELLA GIUSTA. NON ESISTONO, QUINDI, QUESITI ECM CON PIU' DI UNA RISPOSTA GIUSTA.

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proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Lo schema di recupero è il seguente:

 

È parso infatti opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 p erché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all’AgeNaS e al CoGeAPS.

Per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di partecipazioninon trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

In allegato nuove disposizioni per gli over 70.

Allegati:
Scarica questo file (ALL(87).pdf)ALL(87).pdf[ ]254 kB
Scarica questo file (COM_258-signed.pdf)COM_258-signed.pdf[ ]89 kB
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Novità dell'anno 2021 riguardanti lo spostamento ed il recupero dei crediti ecm.

Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è ormai necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019. Per cui potranno essere spostati al triennio 2017-2019 i crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Allegati:
Scarica questo file (com_185.pdf)com_185.pdf[Circolare Fnomceo sulla registrazione degli ecm]75 kB
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1) anche per il triennio in corso (2020-2022) coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;

2) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.

3) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";

4) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;

5) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:

a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";

b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;

c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;

d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;

e) allegare il file prodotto;

f) cliccare su "invio";

g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...

Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.

Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.