Normativa ecm

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D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162, commi 2-3:

riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".

VD. ALLEGATO contenente comunicazione FNOMCeO con parere del Ministero della Salute.

15% del fabbisogno formativo triennale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.

10% del fabbisogno formativo triennale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.

 

* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.

Allegati:
Scarica questo file (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162.pdf)D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162.pdf[ ]7 kB
Scarica questo file (ECM OBBLIGATORI IN RADIOPROTEZIONE(3).pdf)ECM OBBLIGATORI IN RADIOPROTEZIONE(3).pdf[nota del Ministero in tema di obbligatorietà di aggiornamento in Radioprotezione]935 kB
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LINK DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DEI CREDITI DEL PERSONALE SANITARIO:

 

AGENAS

e

COGEAPS.

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SI COMUNICA, PER MAGGIORE CHIAREZZA, CHE, SECONDO NORMATIVA, I QUIZ DI VERIFICA DEGLI ECM CONSISTONO IN UN ELENCO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (CIOE' CON PIU' RISPOSTE POSSIBILI INDICATE TRA LE QUALI SCEGLIERE) DI CUI SOLO ED UNICAMENTE UNA RISPOSTA PER QUESITO E' QUELLA GIUSTA. NON ESISTONO, QUINDI, QUESITI ECM CON PIU' DI UNA RISPOSTA GIUSTA.

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proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Lo schema di recupero è il seguente:

 

È parso infatti opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 p erché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all’AgeNaS e al CoGeAPS.

Per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di partecipazioninon trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

In allegato nuove disposizioni per gli over 70.

Allegati:
Scarica questo file (ALL(87).pdf)ALL(87).pdf[ ]254 kB
Scarica questo file (COM_258-signed.pdf)COM_258-signed.pdf[ ]89 kB
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Novità dell'anno 2021 riguardanti lo spostamento ed il recupero dei crediti ecm.

Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è ormai necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019. Per cui potranno essere spostati al triennio 2017-2019 i crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Allegati:
Scarica questo file (com_185.pdf)com_185.pdf[Circolare Fnomceo sulla registrazione degli ecm]75 kB
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1) anche per il triennio in corso (2020-2022) coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;

2) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.

3) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";

4) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;

5) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:

a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";

b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;

c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;

d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;

e) allegare il file prodotto;

f) cliccare su "invio";

g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...

Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.

Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.

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Si avvisano gli iscritti che il termine per il recupero dei crediti per il triennio passato 2014-2016 e per il triennio attuale 2017-2019, è spostato al 31 dicembre 2020!

 A tal proposito la Fnomceo, con comunicazione n.  145 del 20 dicembre 2019, scrive:

"nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.


Attualmente, pertanto, ferma restando l’applicazione di quanto già disciplinato, la normativa ECM prevede per:
• Triennio 2014 – 2016 e Triennio 2017 - 2019: il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura del professionista;


• Triennio 2020 – 2022: l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.


Tra le altre novità, anche l’inserimento tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.".

Indispensabile iscriversi alla piattaforma COGEAPS!

 

ATTENZIONE: i provider ed il cogeaps si occupano della registrazione e della successiva pubblicazione degli ecm sul portale. Risulta inutile quindi trasmettere gli ecm a questo Ordine.

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IL Triennio Formativo 2014-2016 è ormai al termine e con l'apertura del nuovo triennio (2017-2019) si affacciano una serie di novità, che andiamo ad analizzare:

1) sarà possibile svolgere l'intera formazione triennale on line;

2) per tutto il 2017 sarà possibile, per i professionisti di qualsiasi disciplina, recuperare il 50% dei crediti ecm che occorreva conseguire nel triennio 2014-2016;

3) sarà possibile SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2018, all'interno della propria area riservata in COGEAPS, SPOSTARE AL TRIENNIO PRECEDENTE (2014-2016) I CREDITI ACQUISITI NELL'ANNO 2017, primo anno del triennio in corso.

4) da gennaio 2017 sarà obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati;

5) dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017 i medici competenti, che avranno terminato di acquisire gli ecm previsti per il triennio 2014-2017 (150 comprensivi del 70% dei crediti in medicina del lavoro), dovranno inviare il modulo di autocertificazione di assolvimento dell'obbligo formativo tirennale, ALLEGANDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO ECM STAMPABILE DAL SISTEMA COGEAPS E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare, per tutti gli altri è previsto un recupero dei crediti FINO AL 50% dei crediti e solo a quel punto potranno autocertificare la regolarita' ecm. ATTENZIONE: TUTTI I MEDICI COMPETENTI DEVONO ENTRARE NEL PROPRIO PROFILO COGEAPS ED INSERIRE, COME DISCIPLINA PREVALENTE, MEDICINA DEL LAVORO E SELEZIONARE DI ESSERE "MEDICI COMPETENTI", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti;

6) anche per il prossimo triennio coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;

7) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.

8) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";

9) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;

10) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:

a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";

b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;

c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;

d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;

e) allegare il file prodotto;

f) cliccare su "invio";

g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...

Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.

Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 18_Recupero-spostamento crediti obbligo formativo triennio 2014-2016_Pro)COM. N. 18_Recupero-spostamento crediti obbligo formativo triennio 2014-2016_Pro[SPOSTAMENTO ECM AL TRIENNIO 2014-2016 SOLO FINO AL 31.12.2017]246 kB
Scarica questo file (COME APPRONTARE IL DOSSIER FORMATIVO.pdf)COME APPRONTARE IL DOSSIER FORMATIVO.pdf[DOSSIER FORMATIVO]989 kB
Scarica questo file (Delibera_crediti_triennio_2017-2019-1.pdf)Delibera_crediti_triennio_2017-2019-1.pdf[Delibera modalità acquisizione ecm necessari per adempiere obblighi 2017-2019.]160 kB
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Nel corso dell'esame della Legge 41, presso il Senato, è stato approvato il comma 2-ter, che propone l'introduzione di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti chesiano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N 115 ECM-COVID.pdf)COMUNICAZIONE N 115 ECM-COVID.pdf[comunicato ecm - covid]70 kB
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Si allega:

1) la Delibera della Commissione Nazionale Ecm riguradante il triennio 2017-2019, in cui si individuano come tematiche di interesse nazionale le seguenti materie oggetto di aggiornamento continuo: "Vaccini e Strategie Vaccinali" obiettivo formativo n. 20; "Responsabilità Professionale" obiettivo formativo n. 6; "Fertilità" obiettivo formativo n. 20.

NOVITA' DEL 9 APRILE: si individua come ulteriore tematica di "interesse nazionale" la "Gestione delle Situazioni che Generano Violenza nei Confronti dell'Operatore Sanitario" - obiettivo formativo n. 20, n. 32, n. 33.

La Commissione indica nel n. di 10, i crediti che ritiene giusto conseguire in materia di Strategia Vaccinale.

Riconosciuto un incremento di 0,3 crediti/ore per le tematiche in oggetto.

Conseguendo crediti in materia di Vaccini infine, si potrà ricevere un "bonus" del valore dello stesso numero dei crediti già conseguiti, per il triennio successivo, FINO A 10 CREDITI.

2) la comunicazione della FNOMCeO riguardo alla possibilità, concessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di poter spostare i crediti, conseguiti fino al 31 dicembre 2017, dall'attuale triennio a quello precedente (2014-2016). Operazione che potrà essere svolta in autonomia, tramite la piattaforma Cogeaps, solo fino al 31 dicembre 2018.

3) la Comunicazione Fnomceo n. 110, di novembre 2018, che contiene la Delibera della Commissione Nazionale Ecm, del 27 settembre 2019, riguradante il triennio 2017-2019, in cui si individua, tra le tematiche di interesse nazionale, la seguente materia oggetto di aggiornamento continuo: "Antimicrobico-resistenza" obiettivi formativo previsti n. 20, n. 32 o n. 33.

4) la Comunicazione Fnomceo n. 111, di novembre 2018, che contiene la Delibera della Commissione Nazionale Ecm, del 27 settembre 2019, riguradante il triennio 2017-2019, che concede ai professionisti che non abbiano soddisfatto il debito formativo del triennio 2014-2016, di poter acquisire crediti ora, nel triennio in corso, e fino a tutto il 2019. I crediti che verranno trasferiti al triennio precedente non saranno conteggiati al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo dell'attuale triennio (2017-2019). Il professionista che desidera procedere allo spostamento dovrà farlo in autonomia, attraverso il portale COGEAPS. TALE SPOSTAMENTO DI CREDITI SARà IRREVERSIBILE.

SI COMUNICA INOLTRE CHE IL NUMERO DI CREDITI CONSEGUIBILI ATTRAVERSO AUTOFORMAZIONE (LETTURA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PARTECIPAZIONE A PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE) PASSA DA 10 A 20 CREDITI PER TRIENNIO!

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 10_ECM_Delibera_Bonus triennio formativo 2020-2022 crediti vaccini_Prot.)COM. N. 10_ECM_Delibera_Bonus triennio formativo 2020-2022 crediti vaccini_Prot.[10 crediti in materia di vaccini e bonus per il triennio successivo]824 kB
Scarica questo file (COM. N. 110_Delibera Commissione Nazionale ECM_Prot. 16696_09-11-2018.pdf)COM. N. 110_Delibera Commissione Nazionale ECM_Prot. 16696_09-11-2018.pdf[ ]704 kB
Scarica questo file (COM. N. 111_Delibera Comm. Naz.le ECM recupero crediti autoformazione triennio 2)COM. N. 111_Delibera Comm. Naz.le ECM recupero crediti autoformazione triennio 2[ ]1395 kB
Scarica questo file (COM. N. 18_Recupero-spostamento crediti obbligo formativo triennio 2014-2016_Pro)COM. N. 18_Recupero-spostamento crediti obbligo formativo triennio 2014-2016_Pro[spostamento crediti, conseguiti fino a dic. 2017, da questo triennio (2017-2019) al triennio precedente (2014-2016)]246 kB