Notizie e Circolari per la Professione

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RICORDIAMO AGLI ISCRITTI CHE ESISTE L'OBBLIGO DI LEGGE DI POSSEDERE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DI COMUNICARLO ALL'ORDINE (A MEZZO PEC).

IL TERMINE E' GIA' SCADUTO DA TEMPO (NEL NOVEMBRE 2009). SI PREGA LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATA CIRCOLARE INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI IN DATA 19 MAGGIO 2010.

QUESTO IL LINK PER LA CONVENZIONE CON ARUBA: https://www.pec.it/Convenzioni.aspx

ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE TROVERETE IL CODICE CONVENZIONE DA INSERIRE SUL SITO DI ARUBA.

SE NON RICORDI PIÙ LA TUA PASSWORD PERC ARUBA CLICCA SUL SEGUENTE LINK, PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI: https://gestionemail.pec.it/reset_password/index

Allegati:
Scarica questo file (CIRCOLARE OBBLIGO PEC E CONVENZIONE.pdf)CIRCOLARE OBBLIGO PEC E CONVENZIONE.pdf[Circolare sulla PEC e proposta di convenzione.PDF]369 kB
Scarica questo file (CIRCOLARE PEC PER SPEDIZIONE E MAIL.doc)Circolare sulla PEC e proposta di convenzione[Circolare sulla PEC e proposta di convenzione.WORD]106 kB
Scarica questo file (RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE CON ARUBA PEC.docx)RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE CON ARUBA PEC.docx[ ]10 kB
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Di seguito si allega la risoluzione 98/E del 25 novembre 2015 in cui si chiarisce che i Medici di Medicina Generale in rapporto di regime Convenzionale sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 81_Risoluzione Agenzia Entrate_Fatturazione prestazioni medici )COMUNICAZIONE N. 81_Risoluzione Agenzia Entrate_Fatturazione prestazioni medici [Risoluzione 98 dell\'Agenzia delle Entrate]312 kB
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SI RITIENE OPPORTUNO PUBBLICARE LA CIRCOLARE FNOMCEO N. 9992 CON OGGETTO "FATTURAZIONE E REGIME FISCALE DEI COMPENSI DA VERSARE AI MEDICI, DIPENDENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO, CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITà DI CTU".

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Con deliberazione n. 447 del 09-09-2015, pubblicata sul BURLazio n. 76 del 22/09/2015, la Giunta Regionale del Lazio revoca i precedenti atti 73/2008 e 368/2013 ed indica specifiche tipologie di studio medico ed odontoiatrico come non soggette ad alcuna autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria. All'interno della delibera sono anche presenti indicazioni della Regione Lazio riguardanti il tipo di pubblicità che gli studi possono intraprendere.

In allegato la delibera in questione ed il facsimile per autocertificare la propria specifica situazione.

Allegati:
Scarica questo file (Revoca Dgr n. 73.2008 della Dgr n. 368.2013 e Definizione Tipologia STUDI NON SO)Revoca Dgr n. 73.2008 della Dgr n. 368.2013 e Definizione Tipologia STUDI NON SO[Elenco Prestazioni non soggette ad Autorizzazione Regionale e Tipologia di Studi non soggetti ad Autorizzazione Regionale]171 kB
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Si allega la nota inviata dall'Azienda USL di Frosinone, nella quale viene ribadito che TUTTI I MEDICI PRESCRITTORI DIPENDENTI E CONVENZIONATI CON IL SSN DEVONO UTILIZZARE SEMPRE, per le prescrizioni delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN, IL RICETTARIO SSR (RICETTA ROSA), secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Le prescrizioni redatte dai Medici sopra indicati, su ricettario o moduli NON SSR, DOVRANNO ESSERE SEGNALATE alle Direzioni di Distretto per l'inoltro alle competenti CAPD (Commissione Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale).

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L'obbligo di acquisizione del consenso informato all'atto medico diagnostico / terapeutico è sempre in vigore ed il mancato o viziato consenso informato viola il diritto all'autodeterminazione, costituendo un danno risarcibile anche se il paziente non si sarebbe comunque sottratto all'intervento o anche se l'intervento è stato eseguito senza errori.

Si allega parere legale a cura di Marco Perelli Ercolini, Per Acquisire il Consenso Informato ..., "IN BREVE n. 043-2014".

Allegati:
Scarica questo file (L'OBBLIGO del CONSENSO INFORMATO.pdf)L'OBBLIGO del CONSENSO INFORMATO.pdf[chiarimenti sul CONSENSO INFORMATO, di Marco Perelli Ercolini]864 kB
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Come sempre, le notizie relative alla disciplina che regola il conseguimento dei crediti ECM da parte dei Medici Competenti si trovano nella parte destra del portale, nella sezione "Normativa ECM". Di seguito la comunicazione Fnomceo sulle novità relative all'Elenco Medici Competenti.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf)COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf[indicazioni per gli iscritti/depennati dall'Elenco]194 kB
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Entro il 30 giugno 2014 i professionisti iscritti agli ordini che prestano consulenza presso i Tribunali Italiani dovranno provvedere all'iscrizione al registro "ReGIndE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Si tratta di un'anagrafe digitale utilizzata per la ricezione e l'invio delle comunicazioni tra Tribunali e consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito delle procedure per le quali questi ultimi hanno ricevuto incarico peritale.

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Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 90_Registro generale indirizzi elettronici_ReGIndE_Prot 9727_23)COMUNICAZIONE N. 90_Registro generale indirizzi elettronici_ReGIndE_Prot 9727_23[Lettera della FNOMCeO al Ministero della Giustizia sulle criticità riscontrate]447 kB
Scarica questo file (Comunicazione Reginde.doc)Comunicazione Reginde.doc[Circolare Obbligo "Iscr. Reginde" per i CTU]4011 kB
Scarica questo file (ELENCO DELLE TRASMISSIONI FATTE MENSILMENTE.pdf)ELENCO DELLE TRASMISSIONI FATTE MENSILMENTE.pdf[LE ULTIME TRASMISSIONI AL REGINDE]199 kB
Scarica questo file (Obbligo Firma Digitale e Iscrizione Registro REGINDE per i Consulenti Tecnici di)Obbligo Firma Digitale e Iscrizione Registro REGINDE per i Consulenti Tecnici di[Circolare Obbligo "Iscr. Reginde" per i CTU]468 kB

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Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, che presenti le linee essenziali di un reato. Non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata.

Sentenza n. 8937 del 31/01/2015 della Cassazione Penale

Sullo stesso fronte, di argomento simile, appare interessante la notizia desunta dall'articolo (apparso sul sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica, al seguente link: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427396363029.html) circa lil provvedimento della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 19 febbraio 2015, afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".

A cura dell'Avv. Domenico Tomassetti:

"La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia  l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.".

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ATTENZIONE! E' STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE "Serie Generale" IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA MEDICA. DI SEGUITO ALLEGHIAMO L'ATTO EMANATO IL 20 APRILE 2015. Conseguentemente viene abrogato il testo n. 105, che disciplinava la partecipazione allo stesso concorso, emanato il 30 giugno 2014.

Allegati:
Scarica questo file (Regolamento Modalità AccessoScuole Specializzazione Mediche 2015.pdf)Regolamento Modalità AccessoScuole Specializzazione Mediche 2015.pdf[REGOLAMENTO ACCESSO SCUOLE SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 2015]176 kB