Notizie e Circolari per la Professione
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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI PER COLORO CHE NON SONO ANCORA ISCRITTI
LA SCADENZA PER LA DOMANDA NELLA FASE TRANSITORIA: 06 FEBBRAIO 2016
In allegato la comunicazione dell'Ordine in pdf ed il modello di domanda nei formati word e pdf.
La domanda deve essere corredata dai documenti richiesti nel modulo e non riguarda chi è già inserito nei relativi elenchi.
Questa notizia, già presente nelle sezioni "modulistica" e "notizie per la professione", è rimasta in Home Page, come notizia rilevante, dal 20 novembre 2015 al 24 febbraio 2016.
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RICORDIAMO AGLI ISCRITTI CHE ESISTE L'OBBLIGO DI LEGGE DI POSSEDERE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DI COMUNICARLO ALL'ORDINE (A MEZZO PEC).
IL TERMINE E' GIA' SCADUTO DA TEMPO (NEL NOVEMBRE 2009). SI PREGA LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATA CIRCOLARE INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI IN DATA 19 MAGGIO 2010.
QUESTO IL LINK PER LA CONVENZIONE CON ARUBA: https://www.pec.it/Convenzioni.aspx
ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE TROVERETE IL CODICE CONVENZIONE DA INSERIRE SUL SITO DI ARUBA.
SE NON RICORDI PIÙ LA TUA PASSWORD PERC ARUBA CLICCA SUL SEGUENTE LINK, PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI: https://gestionemail.pec.it/reset_password/index
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Di seguito si allega la risoluzione 98/E del 25 novembre 2015 in cui si chiarisce che i Medici di Medicina Generale in rapporto di regime Convenzionale sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
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SI RITIENE OPPORTUNO PUBBLICARE LA CIRCOLARE FNOMCEO N. 9992 CON OGGETTO "FATTURAZIONE E REGIME FISCALE DEI COMPENSI DA VERSARE AI MEDICI, DIPENDENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO, CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITà DI CTU".
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Con deliberazione n. 447 del 09-09-2015, pubblicata sul BURLazio n. 76 del 22/09/2015, la Giunta Regionale del Lazio revoca i precedenti atti 73/2008 e 368/2013 ed indica specifiche tipologie di studio medico ed odontoiatrico come non soggette ad alcuna autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria. All'interno della delibera sono anche presenti indicazioni della Regione Lazio riguardanti il tipo di pubblicità che gli studi possono intraprendere.
In allegato la delibera in questione ed il facsimile per autocertificare la propria specifica situazione.
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Si allega la nota inviata dall'Azienda USL di Frosinone, nella quale viene ribadito che TUTTI I MEDICI PRESCRITTORI DIPENDENTI E CONVENZIONATI CON IL SSN DEVONO UTILIZZARE SEMPRE, per le prescrizioni delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN, IL RICETTARIO SSR (RICETTA ROSA), secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Le prescrizioni redatte dai Medici sopra indicati, su ricettario o moduli NON SSR, DOVRANNO ESSERE SEGNALATE alle Direzioni di Distretto per l'inoltro alle competenti CAPD (Commissione Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale).
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L'obbligo di acquisizione del consenso informato all'atto medico diagnostico / terapeutico è sempre in vigore ed il mancato o viziato consenso informato viola il diritto all'autodeterminazione, costituendo un danno risarcibile anche se il paziente non si sarebbe comunque sottratto all'intervento o anche se l'intervento è stato eseguito senza errori.
Si allega parere legale a cura di Marco Perelli Ercolini, Per Acquisire il Consenso Informato ..., "IN BREVE n. 043-2014".
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Come sempre, le notizie relative alla disciplina che regola il conseguimento dei crediti ECM da parte dei Medici Competenti si trovano nella parte destra del portale, nella sezione "Normativa ECM". Di seguito la comunicazione Fnomceo sulle novità relative all'Elenco Medici Competenti.
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Entro il 30 giugno 2014 i professionisti iscritti agli ordini che prestano consulenza presso i Tribunali Italiani dovranno provvedere all'iscrizione al registro "ReGIndE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Si tratta di un'anagrafe digitale utilizzata per la ricezione e l'invio delle comunicazioni tra Tribunali e consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito delle procedure per le quali questi ultimi hanno ricevuto incarico peritale.
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Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, che presenti le linee essenziali di un reato. Non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata.
Sentenza n. 8937 del 31/01/2015 della Cassazione Penale
Sullo stesso fronte, di argomento simile, appare interessante la notizia desunta dall'articolo (apparso sul sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica, al seguente link: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427396363029.html) circa lil provvedimento della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 19 febbraio 2015, afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".
A cura dell'Avv. Domenico Tomassetti:
"La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.".

