Proroga al 31 dicembre 2028 per l'assolvimento degli obblighi formativi ECM triennio 2023-2025
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Proroga Crediti ECM - Decreto Milleproroghe 2025
Proroga al 31 dicembre 2028 per l'assolvimento degli obblighi formativi ECM triennio 2023-2025
E' stata approvata la proroga di acquisizione dei crediti di Formazione Continua, nell'ambito del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio 2026.
L'emendamento 5.67, approvato in Commissione Bilancio della Camera, ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 200/2025 con la seguente formulazione:
"Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026."
Il termine precedemntemente previsto per completare il proprio fabbisogno di crediti ECM del triennio 2023-2025 era, infatti, il 31 dicembre 2025; termine spostato dalla proroga al 31 dicembre 2028.
La proroga introdotta dal Decreto Milleproroghe 2025 rappresenta un'importante opportunità di mettersi in regola con gli obblighi formativi, un' "ultima chiamata" dal sistema ECM a tutti i professionisti sanitari per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi e mantenere elevati standard di aggiornamento professionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha già previsto la possibilità di utilizzare crediti compensativi anche per sanare eventuali debiti formativi dei trienni passati:
i crediti ottenuti in eccedenza nel triennio 2023-2025 o nel triennio 2026-2028 potranno essere utilizzati, infatti, per coprire eventuali debiti dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 (le eccedenze del triennio 2023-2025 possono già essere spostate, manualmente, in autonomia, su piattaforma Co.Ge.A.P.S. entro il 30 giugno 2026). Per ulteriori dettagli sulla compensazione dei crediti si prega di far riferimento all'articolo precedente, pubblicato nella stessa sezione di questo sito "Normativa ECM".
Invito alla partecipazione da parte della Camera Penale di Frosinone
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REGISTRAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI: Obbligatorio registrare presso il proprio Ordine di appartenenza tutti i TITOLI conseguiti POST LAUREAM
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SI RICORDA L'OBBLIGO DI LEGGE DI COMUNICARE, PRONTAMENTE, AGLI ORDINI PROFESSIONALI, IL CONSEGUIMENTO DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO POST LAUREAM (SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI, CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, MASTER UNIVERSITARI EROGATI DALLE FACOLTA' DI MEDICINA O DI ODONTOIATRIA).
L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, Comma 152. "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.".
Art. 64 del Codice Deontologico 2017 - Rapporti con l'Ordine professionale
"Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento. Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività. Il medico comunica all'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. ..."
La FNOMCeO, con riguardo all'obbligo di aggiornare il proprio Ordine rispetto ai titoli post lauream conseguiti presso facoltà di Medicina e di Odontoiatria, dispone di avviare azioni disciplinari nei riguardi degli Iscritti che non procedono alla dichiarazione (Comunicazione n. 49/2017).
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TALI COMUNICAZIONI SONO A CURA DEGLI ISCRITTI E SOLO A LORO SPETTA DI INFORMARE, PER TEMPO, GLI ORDINI DI APPARTENENZA. IL MODULO ANDRA' TRASMESSO VIA EMAIL, PEC, FAX, POSTA O A MANO, ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'.
PER LA REGISTRAZIONE DI TALI TITOLI (SPECIALIZZAZIONI - DOTTORATI - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA DI BASE - MASTER) OCCORRE INVIARE ALL'ORDINE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (SERVENDOSI DEL MODULO ALLEGATO). SARA' A CURA DELL'ORDINE LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI CONFERMA ALLE RISPETTIVE UNIVERSITA' E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE NELL'ALBO, NONCHE' LA TRASMISSIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI.
I TITOLI UTILI ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, SIA SU QUESTO SITO CHE SUL SITO DELLA FNOMCeO, SONO SOLTANTO QUELLI RICONOSCIUTI QUALI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI IN AREA MEDICA/ODONTOIATRICA, RILASCIATI DA FACOLTA' DI MEDICINA O ODONTOIATRIA, CONSEGUIBILI ANCHE IN ITALIA (RICONOSCIUTI DAL MIUR E RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE), RITENUTI IDONEI DALLA FEDERAZIONE A COMPARIRE SUI CERTIFICATI E GLI ATTESTATI DI ISCRIZIONE ED IN RELAZIONE STRETTA CON LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE SANITARIA.
ATTENZIONE: L'ALBO NON VERRA' AGGIORNATO, CON IL TITOLO DI STUDIO DICHIARATO, FINCHE' L'UFFICIO NON RICEVERA' CONFERMA DALLA RELATIVA UNIVERSITA'.
ULTIMA OCCASIONE PER IL RECUPERO O LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ECM MANCANTI NEI TRIENNI PRECEDENTI
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In allegato delibera che riporta le decisioni in merito al recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e in materia di compensazione dei crediti mancanti nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.
1) Infatti, l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025 e, questi crediti acquisiti a tale scopo potranno essere spostati - al triennio 2020/2022 - fino al 30 giugno 2026.
2) Inoltre, tutti i i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022 e che, quindi, sono sprovvisti di certificazione per quei trienni, avranno la possibilità di ottenere la certificazione se conseguiranno un numero di crediti compensativi pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
3) Infine, i professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.
Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Attenzione, il decreto attuativo 152/2021 della Legge 08/03/2017, n. 24 - conosciuta come Legge Gelli-Bianco -, dispone che, a decorrere dall'attuale triennio formativo, l'efficacia delle polizze assicurative dei professionsiti medici è condizionata all'assolvimento dell'obbligo assicurativo, nella misura non inferiore al 70% del debito formativo previsto per il singolo sanitario.
Decreto-legge 152/21 come convertito dalla legge n. 233, 29 dicembre 2021
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
IL DOSSIER FORMATIVO 2026-2028
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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha deliberato, in data 3 dicembre 2025, le disposizioni concernenti le regole per la costruzione del dossier formativo, valide per il triennio formativo alle porte.
In base a quanto disposto dalla Commissione, la creazione di un Dossier Formativo Ecm INDIVIDUALE permetterà di ottenere un bonus formativo di 40 ecm per il triennio 2026-2028; mentre, l'adesione tacita al “dossier di gruppo” della Fnomceo o di altro Organismo preposto darà diritto all'acquisizione di 30 ecm per il triennio 2026-2028.
Inoltre, se si è optato per la predisposizione di un proprio "dossier formativo individuale" (cosa possibile solo nei primi due anni di ogni triennio) - che andrà rispettato per almeno il 70% degli obiettivi prefissati - si riceverà un ulteriore bonus da 30 crediti valido per il triennio successivo 2029-2031; mentre, avendo aderito ad un dossier di gruppo, si riceverà un bonus di 20 crediti ecm nel triennio seguente: 2029-2031.
Al riguardo, nel corso del 2026, questo Ordine organizzerà un evento ecm "ad ok" per informare gli iscritti circa la normativa ecm e la predisposizione del dossier.


