MALATTIA E CURA NELLA LETTERATURA DEL '900 - serie di incontri presso Auditorium Diocesano
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L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Frosinone, su proposta del Dr. Luigi Gallo, ha organizzato una serie di incontri culturali, aperti alla cittadinanza, in cui si fondono letteratura e medicina.
I temi trattati prendono spunto dagli scritti di quattro importanti autori italiani del '900: Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bonaviri, Giuseppe Neri e Tommaso Landolfi.
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Siamo giunti al terzo incontro che vede al centro del dibattito, in programma Sabato 22 Novembre, il giornalista, critico, autore televisivo e scrittore Giuseppe Neri, originario di Sant'Apollinare (FR). Si partirà proprio dalla sua produzione giornalistica e letteraria per sviluppare il tema de “L’esperienza della diagnosi nel labirinto della tecnologia.”.
Relatori: Filippo La Porta e Francesco Neri - figlio dello Scrittore e Autore.
L'incontro, che diversamente dai precedenti si terrà alle ore 17,30, consisterà in un dialogo tra il critico letterario Filippo La Porta e il giornalista e scrittore Francesco Neri - figlio dell'Autore - sul libro "Il pericolo viene da Kafka", in occasione della pubblicazione postuma a cura della casa editrice Manni. Al centro i percorsi nell'eccellenza della chirurgia vascolare. Vicende umane magistralmente rappresentate anche nel racconto "Il rumore del sangue" tutto dedicato all'angiologo Dr. Fabrizio Benedetti Valentini, di cui lo stesso autore è stato paziente per anni.
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L'incontro si terrà alle 17.30, all’Auditorium Diocesano di viale Madrid, a Frosinone.
Riforma della disabilità. D. lgs. n. 62/2024. Ulteriori Indicazioni operative.
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Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la seconda fase sperimentale. Tutorial sulle nuove procedure
Il comma 2 dell'articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1”.
Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma 2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate -, si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per il triennio 2023/2025.
Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente acquisita dall’INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente responsabile dell’Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all’Istituto, in modalità telematica, l’esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rese dai medici certificatori.
Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico” dell’applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini dell’acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”.
Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 - medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare - devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.
Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico”.
Si allegano al presente messaggio i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori all’utilizzo della nuova procedura di trasmissione del certificato medico:
- tutorial sulla compilazione del certificato medico introduttivo e del certificato integrativo (Allegato n. 1);
- tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria (Allegato n. 2);
- tutorial sull’apposizione della firma digitale (Allegato n. 3);
- vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS (Allegato n. 4).
Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
Decreto 27 giugno 2025 - Indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico previsto dall'articolo 4 del decreto 7 settembre 2023, recante il «Fascicolo sanitario elettronico 2.0».
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Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1-9-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (all. n. 1), recante le indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo Sanitario Sintetico (PSS), previsto dall’articolo 4 del decreto 7 settembre 2023 sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE).
Si tratta di un documento socio-sanitario informatico, redatto e aggiornato dai medici di medicina generale (MMG) e dai pediatri di libera scelta (PLS), che
raccoglie i dati essenziali del paziente e ne favorisce la presa in carico e la continuità di cura. Il termine ultimo per la piena implementazione è fissato al 30 settembre 2025.
In particolare, l’allegato al decreto elenca in dettaglio i contenuti informativi del Profilo Sanitario Sintetico, distinguendo tra campi obbligatori, facoltativi e quelli compilabili solo a seguito della piena operatività dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS).
Tra i dati obbligatori figurano:
-anagrafica dell’assistito (nome, cognome, codice fiscale, domicilio e recapiti);
-informazioni sul medico curante (nome, contatti, PEC);
-situazione clinica attuale con patologie croniche e rilevanti, organi mancanti o trapianti effettuati;
-malformazioni e disabilità motorie;
-allergie, reazioni avverse a farmaci o alimenti;
-terapie farmacologiche croniche, in particolare trattamenti insulinici e anticoagulanti;
-anamnesi familiare per la valutazione del rischio eredo-familiare.
Il suddetto decreto chiarisce, altresì, l’onere informativo a carico di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i quali dovranno assicurare l’inserimento e l’aggiornamento periodico del profilo.
Si legga nel dettaglio il documento allegato!
Gli auguri dell’Ordine al dottor Stefano Brighi
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Il presidente dell’Ordine dei Medici Fabrizio Cristofari e tutti i consiglieri formulano i migliori auguri al dottor Stefano Brighi che, oltre al compleanno, festeggia il suo pensionamento.
Brighi, per oltre un ventennio Consigliere stimatissimo e validissimo Vice Presidente dell’Ordine, si è sempre distinto per valore e impegno, sia professionale che umano, nel corso della sua lunga carriera sanitaria.
Nato a Frosinone e laureato in medicina nel 1980 presso l’Università "Cattolica del Sacro Cuore“ con la votazione di 110 e lode si è poi specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, sempre con il massimo dei voti.
Nel corso della sua lunga e brillante carriera ospedaliera ha sempre messo a disposizione dei colleghi e di tutta la struttura sanitaria le sue profonde conoscenze, dando sempre utili consigli e suggerimenti.
E’ Primario di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e capo dipartimento unità operativa complessa della Asl di Frosinone.
Il presidente Cristofari lo ricorda come “Grande e appassionato professionista. Figura di primissimo piano della sanità frusinate che ha dato un deciso e valido impulso alla crescita della professione medica nella nostra Provincia. Nella sua funzione di Consigliere e Vice Presidente dell’Ordine, inoltre, si è sempre distinto per l’impegno profuso per accrescere, giorno dopo giorno, il prestigio della nostra attività ordinistica. Sensibilità e capacità che hanno dato impulso a molteplici iniziative sanitarie che hanno avuto, come unico scopo, sia la crescita professionale dei colleghi, sia il miglioramento dei servizi sanitari offerti in ambito ospedaliero”.
REGISTRAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI: Obbligatorio registrare presso il proprio Ordine di appartenenza tutti i TITOLI conseguiti POST LAUREAM
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SI RICORDA L'OBBLIGO DI LEGGE DI COMUNICARE, PRONTAMENTE, AGLI ORDINI PROFESSIONALI, IL CONSEGUIMENTO DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO POST LAUREAM (SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI, CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, MASTER UNIVERSITARI EROGATI DALLE FACOLTA' DI MEDICINA O DI ODONTOIATRIA).
L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, Comma 152. "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.".
Art. 64 del Codice Deontologico 2017 - Rapporti con l'Ordine professionale
"Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento. Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività. Il medico comunica all'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. ..."
La FNOMCeO, con riguardo all'obbligo di aggiornare il proprio Ordine rispetto ai titoli post lauream conseguiti presso facoltà di Medicina e di Odontoiatria, dispone di avviare azioni disciplinari nei riguardi degli Iscritti che non procedono alla dichiarazione (Comunicazione n. 49/2017).
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TALI COMUNICAZIONI SONO A CURA DEGLI ISCRITTI E SOLO A LORO SPETTA DI INFORMARE, PER TEMPO, GLI ORDINI DI APPARTENENZA. IL MODULO ANDRA' TRASMESSO VIA EMAIL, PEC, FAX, POSTA O A MANO, ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'.
PER LA REGISTRAZIONE DI TALI TITOLI (SPECIALIZZAZIONI - DOTTORATI - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA DI BASE - MASTER) OCCORRE INVIARE ALL'ORDINE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (SERVENDOSI DEL MODULO ALLEGATO). SARA' A CURA DELL'ORDINE LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI CONFERMA ALLE RISPETTIVE UNIVERSITA' E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE NELL'ALBO, NONCHE' LA TRASMISSIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI.
I TITOLI UTILI ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, SIA SU QUESTO SITO CHE SUL SITO DELLA FNOMCeO, SONO SOLTANTO QUELLI RICONOSCIUTI QUALI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI IN AREA MEDICA/ODONTOIATRICA, RILASCIATI DA FACOLTA' DI MEDICINA O ODONTOIATRIA, CONSEGUIBILI ANCHE IN ITALIA (RICONOSCIUTI DAL MIUR E RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE), RITENUTI IDONEI DALLA FEDERAZIONE A COMPARIRE SUI CERTIFICATI E GLI ATTESTATI DI ISCRIZIONE ED IN RELAZIONE STRETTA CON LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE SANITARIA.
ATTENZIONE: L'ALBO NON VERRA' AGGIORNATO, CON IL TITOLO DI STUDIO DICHIARATO, FINCHE' L'UFFICIO NON RICEVERA' CONFERMA DALLA RELATIVA UNIVERSITA'.


