Ultime Indicazioni AIFA per l'uso dei farmaci monoclonali nella terapia anticovid
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Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti:● indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere● insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi● diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche● immunodeficienza primitiva o secondaria● età >65 anni● malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)● broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)● epatopatia cronica [Con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa”]● emoglobinopatie● patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative
Cosa dice l'Art. 4 del DL 44 convertito in L.76/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19
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L'art. 4 del DL 44/2021, convertito in Legge, L. 76/2021, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario., riguarda l'obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Infatti, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività in strutture pubbliche o private o in studi privati sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
Ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale
6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 il comma 6 dell’art.4 su menzionato attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.
Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine deve adottare tempestivamente delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo.
Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico
Il Ministero delle Entrate e delle Finanze chiede di diffondere un avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici specialisti
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OGGETTO: MEF - DAG - Prot. 65628/2021 del 31/08/2021 Avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici per le CMV e la CMS - Comunicazione pubblicazione sul sito istituzionale
Si informa che in data 31 agosto 2021 è stato pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione, nella sezione “Trasparenza”, “Bandi di concorso” l’avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della direttiva del Ministro n. 27490 del 6 marzo 2015.
Si chiede a codesti Ordini Provinciali di voler dare ampia diffusione dell’informazione anche sui propri siti istituzionali.
Bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2020-2021
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Si segnala, per opportuna conoscenza, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021 è stato pubblicato il comunicato indicato in oggetto.
Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto del 21 maggio 2021, ha emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria (All.n.1), per l'anno accademico2020/2021, specificando che con successivo provvedimento, integrativo delsuddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno accademico 2020/2021 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonchéi posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999.
Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
DOMANDA PARTECIPAZIONE ELENCO TUTOR DI MEDICINA GENERALE
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Questo avviso è diretto ai Medici di Famiglia che desiderino intraprendere l'attività di tutor di medicina generale nell'ambito del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Per l’inserimento nell’elenco dei Tutori di medicina generale, si sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368, e s.m.i., è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. con un’anzianità di almeno 10 anni di attività convenzionale con l’S.S.N.;
2. possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura pari almeno alla metà del massimale vigente;
3. operare in uno studio professionale accreditato nel territorio della Regione Lazio.