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L'Art. 44, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, al comma 4-quater, modifica i termini temporali dell'obbligo alla copertura assicurativa dei medici, di fatto prorogando di un altro anno tale scadenza.


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L'Art. 44 perciò modifica il comma 5.1 dell'Art. 3 del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito e modificato dalla Lg 14 settembre 2011, n. 148, a sua volta modificata dal Testo Coordinato del DL 28 giugno 2012, n. 89 (che all'Art. 1, comma 3-bis, stabiliva che il comma 5 prevedesse, al capo 5.1, la proroga di un anno). Per cui, il comma 5.1 della Lg 14 settembre 2011 n. 148 (modificata dal Testo Coordinato del DL 28 giugno 2012, n. 89) recita ora:

«"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie,  gli obblighi di cui al comma 5, lettera e, si applicano decorsi  due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica" di cui all'alinea del medesimo comma 5». Chiaramente si intende: 2 anni a partire dal 13 agosto 2012.

 

Riferimento Normativo Principale: LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21/08/2013, che converte DL 21 giugno 2013, n. 69.
Di seguito il testo coordinato con la legge di conversione  9  agosto  2013,  n.  98 (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63):
Vd. Art. 44, comma 4-quater. Ancora, sono disponibili i testi delle leggi precedenti, nella sezione "Notizie per la Professione".
Allegati:
Scarica questo file (TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69.pdf)TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69.pdf[Testo del DL 69 convertito nella LG 9 agosto 2013, n. 98 (2a proroga emanata nel 2013)]3666 kB