Proroga Crediti ECM - Decreto Milleproroghe 2025
Proroga al 31 dicembre 2028 per l'assolvimento degli obblighi formativi ECM triennio 2023-2025
E' stata approvata la proroga di acquisizione dei crediti di Formazione Continua, nell'ambito del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio 2026.
L'emendamento 5.67, approvato in Commissione Bilancio della Camera, ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 200/2025 con la seguente formulazione:
"Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026."
Il termine precedemntemente previsto per completare il proprio fabbisogno di crediti ECM del triennio 2023-2025 era, infatti, il 31 dicembre 2025; termine spostato dalla proroga al 31 dicembre 2028.
La proroga introdotta dal Decreto Milleproroghe 2025 rappresenta un'importante opportunità di mettersi in regola con gli obblighi formativi, un' "ultima chiamata" dal sistema ECM a tutti i professionisti sanitari per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi e mantenere elevati standard di aggiornamento professionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha già previsto la possibilità di utilizzare crediti compensativi anche per sanare eventuali debiti formativi dei trienni passati:
i crediti ottenuti in eccedenza nel triennio 2023-2025 o nel triennio 2026-2028 potranno essere utilizzati, infatti, per coprire eventuali debiti dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 (le eccedenze del triennio 2023-2025 possono già essere spostate, manualmente, in autonomia, su piattaforma Co.Ge.A.P.S. entro il 30 giugno 2026). Per ulteriori dettagli sulla compensazione dei crediti si prega di far riferimento all'articolo precedente, pubblicato nella stessa sezione di questo sito "Normativa ECM".

