Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, che presenti le linee essenziali di un reato. Non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata.

Sentenza n. 8937 del 31/01/2015 della Cassazione Penale

Sullo stesso fronte, di argomento simile, appare interessante la notizia desunta dall'articolo (apparso sul sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica, al seguente link: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427396363029.html) circa lil provvedimento della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 19 febbraio 2015, afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".

A cura dell'Avv. Domenico Tomassetti:

"La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia  l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.".