Rinnovo della Richiesta Autorizzazione Quinquennale all'Apertura degli Studi
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- Categoria: Notizie e Circolari per la Professione
La Regione Lazio ricorda che le prime dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti il possesso e la permanenza del possesso dei requisiti minimi (di cui all'art.5, c.1, l.a) per l'autorizzazione all'apertura degli studi sanitari professionali (studi medici/odontoiatrici/ambulatori, ...) risalgono al 2011; sono quindi passati i 5 anni previsti dall'art. 10 della L.R. 4/2003 per l'inoltro della dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti minimi.
I soggetti interessati (titolari di studi e legali rappresentanti di ambulatori, poliambulatori, cliniche, ...) dovranno inviare alla Regione Lazio, entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente nota sul BUR Lazio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, esclusivamente secondo modello inserito nella nota allegata, attestante la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art.5, c.1, l.a.
Il mancato invio dell'autocertificazione comporterà l'accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi da parte delle Asl.
Si prega di leggere la nota allegata e i chiarimenti!
IMPORTANTE - MEDICINA ESTETICA IN ODONTOIATRIA - LIMITI
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- Categoria: Albo odontoiatri
Si pubblica, in allegato, la circolare n. 84 della FNOMCeO sulla medicina estetica in odontoiatria.
Detta circolare riporta il parere del Consiglio Superiore di Sanità che esprime parere favorevole alla esecuzione, da parte dell'Odontoiatra, di terapie con finalità estetica, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' INDICATE NEL PARERE STESSO.
SVILUPPI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA PRIMO MESE MEDICI CONVENZIONATI
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- Categoria: Notizie e Circolari per la Professione
La FNOMCeO è intervenuta sulla questione della copertura dei primi 30 giorni di malattia per i medici convenzionati, trasmettendo una nota alle Assicurazioni Generali Italia SPA - Agenzia 63J.
E' noto quanto sia stato difficile, negli ultimi anni ed in particolar modo negli utlimi mesi, per alcuni medici, mettersi in contatto con i funzionari dell' Agenzia, allorquando se ne presentasse necessità. La stessa Agenzia risponde con chiarezza in merito all'iter pratico/operativo da seguire in caso di malattia.
Si allega la risposta delle Assicurazioni Generali che comunque si rendono disponibili ad un incontro per affrontare le problematiche riscontrate.
nella pagina dedicata all'Enpam...
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- Categoria: Enpam
Polizza Sanitaria Enpam-Unisalute
La scadenza per il rinnovo della polizza è spostata al 18 aprile 2017.
I moduli di adesione sono disponibili sul sito internet di salutemia.net
Bando per i sussidi nido e baby sitter
E' stato pubblicato il bando per le dottoresse mamme che vogliano richiedere un sussidio.
Nei primi 12 mesi di vita del bambino, o dell'adozione, sarà possibile usufruire di una cifra pari a 1.500 €.
CUD
L'invio del cud può essere richiesto utilizzando il numero telefonico: 0648294829, tasto 2.
Verrà richiesto di digitare le prime nove cifre del codice enpam. Il servizio è attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24.
RICETTE MEDICHE: OBBLIGHI
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- Categoria: Notizie e Circolari per la Professione
D.L. 24 APRILE 2006, n. 219
attuazione Direttiva CE 2001/83 e succ. modifiche e Direttiva CE2003/94
L’art. 89, commi 4 e 5 e l’art. 148, comma 9, del D.L. 24/04/2006 n. 219, così recitano:
Art. 89 - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
comma 4) “Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta, relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo, il CODICE FISCALE DEL PAZIENTE; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riserva dei trattamenti, si applicano le relative procedure”.
Comma 5) “La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi all’esenzione”.
Art. 148 - Sanzioni amministrative
Comma 9) “Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell’art. 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.".