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D.L. 24 APRILE 2006, n. 219

attuazione Direttiva CE 2001/83 e succ. modifiche e Direttiva CE2003/94

L’art. 89, commi 4 e 5 e l’art. 148, comma 9, del D.L. 24/04/2006 n. 219, così recitano:

Art. 89 - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

comma 4) “Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta, relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo, il CODICE FISCALE DEL PAZIENTE; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riserva dei trattamenti, si applicano le relative procedure”.

Comma 5) “La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi all’esenzione”.

Art. 148 - Sanzioni amministrative

Comma 9) “Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell’art. 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.".