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di Raffaele Turturro, Commercialista, Roma

La responsabilità civile e i rischi connessi all’esercizio delle attività professionali sono in costante aumento, pertanto, é legittima la preoccupazione di individuare idonei strumenti giuridici di tutela patrimoniale. Se da un lato é giusto assicurare un congruo risarcimento per gli errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale occorre tuttavia evitare di compromettere la situazione patrimoniale familiare e preservarla da eventi imprevisti e imprevedibili. Il ristoro dei terzi danneggiati può essere garantito mediante un'apposita polizza assicurativa, tuttavia, anche in tal caso non é possibile escludere l'eventualità che la richiesta di risarcimento non venga integralmente coperta dalla polizza e intacchi anche il patrimonio personale del professionista. Tra i vari strumenti di tutela, l'istituto del Fondo Patrimoniale appare il più idoneo al caso specifico anche in relazione al rapporto costi/benefici. Il fondo patrimoniale è lo strumento previsto dal nostro codice civile per assicurare alla famiglia, fondata sul matrimonio, la salvaguardia dei beni destinati a soddisfarne i bisogni da possibili azioni esecutive da parte di terzi. Questa tutela può essere utilizzata solo dalle coppie sposate (siano esse in regime di comunione o separazione dei beni); non se ne possono avvalere quindi i "single" o le unioni non regolarizzate. Possono essere compresi nel fondo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. Conferire beni in un fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che questo comporti la perdita della proprietà del bene. Il vincolo riguarda l’uso che si può fare del bene inserito nel fondo patrimoniale che deve essere rivolto a soddisfare i bisogni della famiglia. La vendita dei beni inseriti nel fondo patrimoniale, pertanto, può avvenire solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi. Il fondo patrimoniale si costituisce con atto notarile, il costo non é eccessivo, può andare indicativamente dai 1.500 ai 2.000 euro e non varia significativamente in ragione dei beni in esso conferiti. Queste brevi considerazioni sembrerebbero stridere con lo scarso ricorso dei professionisti a questo strumento di tutela. Il fondo patrimoniale, infatti, sconta una cattiva reputazione creatasi nel corso degli anni. Proviamo a vedere se questo giudizio negativo é meritato o se deriva da una analisi superficiale, anche alla luce delle sentenze al riguardo della Corte di Cassazione. L'art 170 del Codice civile stabilisce che i beni del fondo patrimoniale non sono escutibili per i "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Viceversa, se il professionista ha contratto dei debiti per sostenere le spese familiari, i beni del fondo patrimoniale possono essere aggrediti dai creditori. Il debitore che intenda avvalersi della protezione scaturente dal fondo patrimoniale deve dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente e che il suo debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il punto fondamentale, quindi, é individuare quando il debito può essere correlato ai bisogni familiari. Questo aspetto ha condizionato il giudizio negativo sull'istituto: "Come si fa a dimostrare che i debiti non sono stati contratti per esigenze familiari ? La definizione di spese familiari può essere molto ampia." É bene chiarire che il fondo patrimoniale non é una cassaforte che garantisce impunità da ogni genere di obbligazione. Se dopo aver costituito il fondo non si pagano i debiti e le imposte dovute, probabilmente i creditori e anche lo Stato, potranno agevolmente sostenere che questo comportamento ha contribuito a sopperire ai bisogni familiari. La situazione é ancora più censurabile se si costituisce il fondo patrimoniale per sottrarre i beni a debiti già contratti in precedenza. Tuttavia, se il fondo patrimoniale non tutela i beni quando se ne fa un uso distorto, rimane un valido rimedio per realizzare gli scopi consoni alla sua stessa natura: la tutela del patrimonio familiare da obbligazioni non riconducubili alle esigenze domestiche. La Corte di Cassazione, nel corso degli anni ha interpretato estensivamente la definizione di obbligazioni sorte per esigenze familiari (Cassazione 15862/ 2009) individuando un criterio identificativo legato non alla natura dell'obbligazione, ma alla concreta relazione tra il fatto da cui essa deriva e i bisogni familiari, così da potervi ricondurre ogni sorta di credito purché volto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Queste interpretazioni hanno influenzato negativamente il giudizio sulla validità della tutela offerta dal fondo patrimoniale. Ma così facendo si é proceduto per così dire a " buttare via il bambino con i panni sporchi" . L'orientamento della Suprema Corte, infatti, ha chiarito negli anni i corretti confini dell'istituto fino ad arrivare all'ordinanza 2904 dell'8 febbraio 2021, con la quale esclude una connessione automatica tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore mediante l'assunzione di detti debiti. La Suprema Corte precisa che, se é ben vero che la prova dei presupposti di impignorabilità grava sul debitore, una volta addotta dal debitore l'estraneità dell'obbligazione assunta rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, spetta al creditore l'onere di provare che, nello specifico caso concreto, il debito é stato contratto per esigenze famililari. (Cassazione, sentenze 12998/2006, 15862/ 2009, 15886/ 2014). Secondo la Cassazione, dunque, non vi é connessione automatica tra obbligazioni assunte per l'attività professionale e bisogni familiari, e "l'atto di assunzione del debito é eccezionalmente volto a, immediatamente e direttamente, soddisfare i bisogni della famiglia". Questa interpretazione ben si inserisce nel nostro sistema normativo. L'art 46 della legge fallimentare, infatti, esclude dal compendio dei beni del fallito quelli costituiti in fondo patrimoniale. Ma se questo criterio stabilito dalla Corte di Cassazione é valido per la generalità dei debiti di impresa o professionali, a maggior ragione si deve applicare ai debiti che sono estranei alla ordinaria attività professionale e scaturiscono da una richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile. La responsabilità civile si divide in responsabilità extracontrattuale (Art.2043 C.C) che prevede l'applicazione del principio di “ non nuocere” e che obbliga chi ha provocato un danno ingiusto verso qualcuno a risarcirlo e responsabilità contrattuale che deriva dalla violazione di uno specifico rapporto, contratto. In entrambi i casi il debito scaturisce da un obbligo di risarcimento e non ha alcuna correlazione con le esigenze familiari. Quindi una volta addotta dal debitore l'estraneità dell'obbligazione assunta rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, sarà impossibile per il creditore dimostrare che il debito scaturente da una responsabilita professionale é stato contratto per esigenze famililari. La cattiva reputazione del fondo patrimoniale, quindi, si riferisce ai casi di un uso distorto dello stesso. Viceversa, quando si vuole mettere al sicuro il patrimonio familiare da eventi pregiudizievoli imprevedibili é opportuno ricorrere a questa tutela. Il fondo patrimoniale non é l'unico strumento di salvaguardia messo a disposizione dal nostro ordinamento e il professionista potrà valutare altre opzioni in ragione alle proprie specifiche necessità anche nel'ottica di pianificazione del passaggio generazionale dei beni. Tuttavia tale istituto non pregiudica l'utilizzo congiunto di altre forme di garanzia e, considerando il costo non eccessivo e la natura poco invasiva in relazione alla autonomia patrimoniale individuale, dovrebbere costituire il "minimo sindacale" in fatto di protezione del patrimonio del professionista. (Fonte: La Pelle, Luglio-Agosto, 2021)

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