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LINK ALLA DELIBERA AGENAS

 

In allegato delibera che riporta le decisioni in merito al recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e in materia di compensazione dei crediti mancanti nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022. 

1) Infatti, l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025 e, questi crediti acquisiti a tale scopo potranno essere spostati - al triennio 2020/2022 - fino al 30 giugno 2026.

2) Inoltre, tutti i i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022 e che, quindi, sono sprovvisti di certificazione per quei trienni, avranno la possibilità di ottenere la certificazione se conseguiranno un numero di crediti compensativi pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.

3) Infine, i professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.
Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

Attenzione, il decreto attuativo 152/2021 della Legge 08/03/2017, n. 24 - conosciuta come Legge Gelli-Bianco -,  dispone che, a decorrere dall'attuale triennio formativo, l'efficacia delle polizze assicurative dei professionsiti medici è condizionata all'assolvimento dell'obbligo assicurativo, nella misura non inferiore al 70% del debito formativo previsto per il singolo sanitario. 

Decreto-legge 152/21 come convertito dalla legge n. 233, 29 dicembre 2021

Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Allegati:
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