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Il Medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali, tecniche e non, favorendone la diffusione ai discenti ed ai collaboratori.

L'Ordine certifica agli iscritti i crediti acquisiti e ne valuta le eventuali inadempienze.

Ciò detto - sottolinea la Fnomceo - l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, recante "La Formazione Continua nel settore Salute", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274, del 23.11.2017, prevede, all'art.21, che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

Si ricorda che il termine ultimo per il recupero crediti, relativo al triennio 2014-2016, è il 31/12/2018.

Alleghiamo la nota della Fnomceo sull'argomento.

 

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 59_Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri_Prot. 9665_1)COM. N. 59_Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri_Prot. 9665_1[nota Fnomceo sull\'obbligo formativo]479 kB