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VEDI BENE:
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature,nonché le liste di candidati, opportunamente denominate, dovranno essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni:
- mediante PEC: in questo caso l’invio della candidatura dovrà essere corredata da copia dei documentid’identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati, che dovranno essere di numero almeno pari a quello dei componenti dell’organo da eleggere;
oppure
- consegnate A MANO, presso la sede dell’Ordine: in questo caso le singole candidature nonché le liste dei candidati, opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all’Albo, anche diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.
IN TUTTI E DUE I CASI LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ANDRANNO AUTENTICATE DAL PRESIDENTE
Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.