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Art. 1 –
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Frosinone promuove l’istituzione di un Comitato Provinciale
di Bioetica a completamento dei propri fini istituzionali.
Art. 2 – Il Comitato Provinciale di Bioetica è un
organo consultivo e propositivo che opera in base ai fini istituzionali,
alle leggi vigenti, ed alle norme del Codice Deontologico, in conformità
alle carte internazionali dei diritti umani, al dettato Costituzionale e
alla dichiarazione dell’OMS.
Art. 3 – Il Comitato di Bioetica attraverso
l’approfondimento culturale e dialettico dei problemi specifici elabora
raccomandazioni e pareri su questioni di natura etica; promuove
iniziative di carattere informativo e formativo.
Art. 4 – Le aree di competenza del Comitato di Bioetica
sono incentrate sulla tutela esclusiva della persona umana.
In particolare si occupa di:
a) formazione e cultura etica dei Medici;
b) ricerca e sperimentazione clinica con facoltà di verifica del
Consenso informato;
c) problematiche nuove;
d) tutela della salute in tutte le sue espressioni.
Art. 5 – Per ognuna di tali aree e/o per specifiche
problematiche il Comitato di Bioetica può avvalersi di Commissioni di
studio e/o di esperti allo scopo di coadiuvare il Comitato stesso
nell’elaborazione di proposte e pareri, in collegamento a strutture di
Etica nazionali e internazionali.
Art. 6 – Il Comitato è composto da rappresentanti
dell’Ordine, da Medici di competenze varie, da esperti in campo
etico-sociale, biologico, filosofico, religioso e giuridico.
Art. 7 – Il Comitato di Bioetica è composto da:
1 – Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
2 – Tre Consiglieri dell’Ordine designati dal Consiglio
3 – Presidenti ANMCI della Provincia
4 – Magistrato
5 – Avvocato
6 – Clinico Medico
7 – Clinico Chirurgo
8 – Medico Legale
9 – Ginecologo
10 – Psichiatra
11 – Sociologo
12 – Docente in filosofia morale
13 – Rianimatore
14 – Genetista
15 – Due Teologi di diversa confessione religiosa
16 – Patologo
17 – Farmacologo Clinico
18 – Bioetico.
Art. 8 – E’ compito del Consiglio dell’Ordine nominare
i componenti del Comitato di Bioetica che rimarrà in carica per tre
anni. Per indisponibilità di un Componente del Comitato, il Consiglio
dell’Ordine provvede alla sua sostituzione con altro membro.
Art. 9 – Il Comitato, per esprimere pareri e formulare
giudizi e proposte, potrà avvalersi di persone particolarmente
competenti in materia specifica.
Art. 10 – La sede del Comitato di Bioetica è presso
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Frosinone. Presidente di diritto del Comitato di Bioetica è il
Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.
Art. 11 –Nella prima seduta del Comitato che viene
indetta dal Presidente entro 30 giorni dalla nomina dei componenti da
parte del Consiglio dell’Ordine, si provvede ad eleggere, a scrutinio
segreto ed in presenza di almeno 2/3 dei componenti il Segretario ed il
Vice Presidente che può assumere funzioni vicarie su delega del
Presidente.
Art. 12 – Il Comitato Provinciale di Bioetica si
riunisce di norm ogni due mesi, su convocazione del Presidente o a
seguito di formale richiesta per iscritto di almeno un terzo dei membri
effettivi, per discutere e proporre decisioni ed iniziative relative
agli scopi istituzionali, che qualora risultino di particolare
rilevanza, verranno pubblicizzate a cura dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri.
Art. 13 – Il Comitato potrà essere convocato in seduta
straordinaria dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Art. 14 – Per la validità delle sedute è richiesta la
maggioranza semplice dei componenti del comitato. Le sedute del Comitato
si tengono di norma nella sala del Consiglio dell’Ordine e non sono
pubbliche. Sedute particolari si possono tenere nell’ambito del
territorio provinciale e possono essere allargate alla partecipazione di
osservatori e uditori esterni soprattutto ove si tratti di riunioni a
sfondo informativo-educativo.
Art. 15 – Il Presidente del Comitato indice le sedute,
ne garantisce il regolare svolgimento e sottoscrive il parere espresso
dal Comitato. Il Presidente annualmente informa il Consiglio dell’Ordine
sull’attività svolta: Il Segretario redige i verbali della seduta.
Art. 16 – Il Comitato di Bioetica elabora i pareri
entro 30 giorni dal recepimento delle istanze. I pareri e/o le relazioni
formulate dal Comitato di Bioetica possono essere rese pubbliche e
divulgate.
Art. 17 – I componenti del Comitato prestano la loro
opera gratuitamente.
Art. 18 – Nella prima applicazione del presente Statuto
il Comitato Provinciale di Bioetica dura in carica 4 anni.
Successivamente avrà la scadenza del Consiglio dell’Ordine.
Art. 19 – Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la
ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine.
Art. 20 – Il Comitato può deliberare modifiche delle
norme statuarie e dettarne delle nuove con la maggioranza dei 2/3. Tali
norme avranno vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio
dell’Ordine. |