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Dopo l'emanazione della Lg. 4 agosto 2006, n. 248, Titolo I art. 2, comunemente conosciuta come Legge Bersani, chi volesse dichiarare l'esatto contenuto del testo della targa, il luogo di affissione e le dimensioni della stessa (che per gli studi semplici rimangono, per quanto ci riguarda,  max: 50cm X 60cm), può farlo, spedendo, o consegnando di persona, un'autocertificazione firmata, insieme alla copia di un documento d'identità. L'Ordine procederà all'esame della pratica di "richiesta parere pubblicità sanitaria", controllando che l'informazione sia conforme ai criteri stabiliti dal Codice Deontologico e dalle Linee Guida su Conflitto d'Interesse e Pubblicità, con costante riferimento alle indicazioni dell'Untitrust. Il parere dell'Ordine non sarà comunque vincolante.

Il punto fondamentale, riguardo la pubblicità sanitaria, rimane questo: POSSONO ESSERE PUBBLICIZZATI O DIFFUSI MESSAGGI VERITIERI, TRASPARENTI E CORRETTI DEONTOLOGICAMENTE ED ETICAMENTE. I TITOLI PUBBLICIZZATI DEVONO RISULTARE GIA' CONSEGUITI E A CONOSCENZA DEGLI ORDINI DI APPARTENENZA - CHE RIMANGONO LE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA DI CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO, A TUTELA  ESCLUSIVA DEI CITTADINI CHE SI TROVANO A RECEPIRE IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO.

Per fare degli esempi: se un medico diffondesse, a mezzo stampa o su targa affissa, uno o più titoli che all'Ordine di appartenenza non risultassero, il cittadino che decidesse di chiedere conferma della veridicità dell'informazione attinta, non la troverebbe e difficilmente potrebbe farlo attraverso il circuito formativo. Questa situazione creerebbe confusione, dispendio di energie e di tempo per il cliente, addirittura un danno per il sanitario. Nei messaggi pubblicitari è inoltre vietato sminuire o denigrare l'opera di altri sanitari. Se un sanitario, nello sforzo di valorizzare legittimamente le proprie prestazioni, si trovasse nella situazione di svilire quelle dei colleghi, avrebbe assunto un comportamento deontologicamente rilevante.

Per cui, appare chiaro che un messaggio trasparente, completo, veritiero e riscontrabile, faciliti e migliori il rapporto con il cliente e tra colleghi senza nulla togliere al sanitario che volesse pubblicizzare il proprio studio.

NOVITA' 2019:

Dal 2019 sarà vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. I punti qualificanti della normativa prevedono il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie; la legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AGCOM (non più all’AGCM) per comminare eventuali sanzioni alle società committenti; infine è previsto l’obbligo dei direttori sanitari di essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta, per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

Per eventuale, successivo, cambiamento di indirizzo o testo, relativo alla targa in passato autorizzata (vecchia normativa) per lo stesso studio, potrà essere inviata apposita comunicazione all'Ordine ed al Comune. Vi ricordiamo di contattare sempre l'Ufficio Tecnico Comunale, territorialmente competente, per informazioni sulle norme che regolano l'affissione delle targhe.

Coloro i quali,  in casi del tutto eccezionali e dimostrabili (come la non visibilità dello studio dalla strada principale), volessero posizionare una palina a freccia direzionale,  dovranno presentare COPIA dell'istanza fatta al Comune anche all'Ordine, accludendo una cartina catastale e le foto comprovanti l'impossibilità dell' individuazione dello studio dalla strada principale. Sarà comunque necessario recarsi, in un secondo momento, presso gli Uffici comunali del luogo di ubicazione dello studio, per chiedere i relativi permessi di affissione e pagare eventuali tasse.

* ATTENZIONE: i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta), nel caso in cui ne volessero fare menzione sulla targa, dovranno allegare all'eventuale istanza la documentazione dell'avvenuto convenzionamento. La convenzione va comunque sempre conservata tra i documenti presenti nello studio.

** Coloro i quali risultino iscritti ad altri Ordini sono pregati di allegare all'eventuale istanza: dichiarazione di iscrizione e di possesso titoli.

Allegati:
Scarica questo file (DIREZ. SANITARIE Genao 2022 - Iscrizioni Direttori e Pubbl. Sanitaria.pdf)DIREZ. SANITARIE Genao 2022 - Iscrizioni Direttori e Pubbl. Sanitaria.pdf[Vietata Pubblicità Promozionale attività sanitaria a iscritti e a strutture sanitarie pubbliche o private]91 kB
Scarica questo file (Legge 4 agosto 2006, 248 Legge Bersani.pdf)Legge 4 agosto 2006, 248 Legge Bersani.pdf[Legge Bersani ]318 kB
Scarica questo file (Nuove disposizioni in materia di pubblicità sanitaria.pdf)Nuove disposizioni in materia di pubblicità sanitaria.pdf[NUOVE DISPOSIZIONI DAL 2019 - commi 525, 536, art. 1 della legge di bilancio 2019, 145/2018]91 kB