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Di seguito è presente il moulo di domanda per l'istanza di inclusione negli elenchi delle medicine complementari.

I tioli e i requisiti richiesti nella la fase transitoria, che scadrà il 06/02/2016, sono stati oggetto di parziale revisione e stabiliti dall'Accordo Stato Regioni-Province Autonome del 07 febbraio 2013.

SCADENZA DOMANDA DI ISCRIZIONE 06 FEBBRAIO 2016

La scadenza della fase transitoria fa sì che i requisiti siano quelli stabiliti in prima vece dall'Accordo Stato-Regioni il 7 febbraio 2013 che riportiamo in allegato.

 

Requisiti di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni sancito il 7 Febbraio 2013
L'art.4 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce i criteri individuati per il percorso formativo dei professionisti esercenti le Medicine Complementari per l'ammissione negli elenchi durante la fase a regime, ovvero a partire dal 7 febbraio 2016.
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi istituiti presso l’Ordine, il percorso formativo deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti: a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati

a) lo studio individuale e la formazione guidata;
b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali;
c) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche;
d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi;
e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline;
f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica;
g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
Sarà obbligo e cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione ai registri produrre la documentazione necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare i requisiti indicati.

Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma didattico seguito.