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RICORDIAMO AGLI ISCRITTI CHE ESISTE L'OBBLIGO DI LEGGE DI POSSEDERE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DI COMUNICARLO ALL'ORDINE (A MEZZO PEC).

IL TERMINE FISSATO PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI E AGLI ALBI DEGLI ESERCENTI TUTTE LE PROFESSIONI, IN ITALIA, E' GIA' SCADUTO DA TEMPO. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATA CIRCOLARE, INVIATA IL 19 MAGGIO 2010 A TUTTI GLI ISCRITTI. All'interno di detta comunicazione, in basso nella prima pagina, è inserito il codice convenzione.

Se decidi di aderire alla convenzione stipulata dalla Federazione e dall'Ordine dei Medici di Frosinone con il gestore pec "Aruba", del costo di € 8,30 più IVA  per tre anni rinnovabili, clicca sul seguente link:

https://www.pec.it/Convenzioni.aspx

e inserisci il codice: omceo-fr-0029

In allegato troverai il primo avviso di comunicazione sull'obbligo della pec e la proposta di convenzione con Aruba - ovviamente i costi riportati, all'epoca, nella comunicazione sono mutati e muteranno progressivamente.

 LEGGI TUTTO L'ARTICOLO CLICCANDO SUL TITOLO!

CERCA UNA PEC

 Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine.

COS'E' LA PEC ?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, è doveroso dare risalto alle caratteristiche aggiuntive, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:

  • E' stato spedito
  • E' stato consegnato
  • Non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Allegati:
Scarica questo file (CIRCOLARE 2010 SULL'OBBLIGO DELLA PEC E CIRCA LA POSSIBILITA' DI ADESIONE ALLA C)CIRCOLARE 2010 SULL'OBBLIGO DELLA PEC E CIRCA LA POSSIBILITA' DI ADESIONE ALLA C[CIRCOLARE CONTENENTE IL CODICE CONVENZIONE CON L\'ORDINE DEI MEDICI DI FROSINONE]362 kB
Accedi a questo URL (https://www.pec.it/Convenzioni.aspx)https://www.pec.it/Convenzioni.aspx[Pagina inserimento codice per attivazione casella PEC]0 kB