TITOLO I
Art. 1
E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da
coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale,
conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché dai
laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa
abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione
in campo odontoiatrico.
Art. 2
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla
diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla
prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.
Art. 3
Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria
e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati
con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 3 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Art. 4
Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi é istituito un separato Albo
professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea
in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio
professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di
Stato.
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i soggetti indicati al successivo articolo 20.
L'iscrizione al predetto
Albo é incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione
in tutto il territorio dello Stato.
Art. 5
Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in
possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono
essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione
riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto
all'esercizio della professione di odontoiatra.(1)
Art. 6
L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei
medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine
provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione
nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato Centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, é aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione é ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato Centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato Centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato Centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
TITOLO II
Disposizioni relative al diritto di stabilimento
Art. 7
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una
attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di
cui all'allegato A alla presente Legge, e che sono in possesso dei diplomi,
certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, é riconosciuto il titolo
di odontoiatra ed é consentito l'esercizio della relativa attività
professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri
titoli di cui all'allegato C, é riconosciuto il titolo di odontoiatra
specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della
corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni é consentito sia
nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua
italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate
negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente Legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.
Art. 8
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra
l'interessato deve presentare al Ministero della sanità, domanda in lingua
italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia
autentica;
b) un certificato di buona
condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente,
rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di
provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione
non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del
casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla
competente autorità dello Stato stesso.
Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di
odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti
dall'allegato C, in originale o copia autentica.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non
anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della
domanda.
Art. 9
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa
documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa,
e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente
alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanità, venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo
necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma é
sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di
ammissione riprende alla scadenza de tre mesi anche se lo Stato consultato
non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità, deve essere
motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di
ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal
Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle
vigenti norme di Legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed é soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Art. 10
Il Ministero della sanità, comunica all'autorità competente dello Stato di
origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad
esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonché
quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Art. 11
Le disposizioni relative al
diritto di stabilimento contenute nella presente Legge si applicano anche
agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un
rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri
Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche é
disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
Art. 12
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita, corsi facoltativi
di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che
consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie
all'esercizio della professione.
TITOLO III
Disposizioni relative alla prestazione dei servizi
Art. 13
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi
alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel
territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione
nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro
consentita nel Paese di origine o di provenienza.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la
prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione
della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso
il quale la prestazione sarà effettuata;
b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;
c) un certificato
attestante che l'interessato é in possesso dei diplomi o altri titoli di cui
all'allegato B.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra
indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni
dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanità, comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
Art. 14
Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed é soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E' in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento é data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
TITOLO IV
Esercizio della professione negli altri Stati membri delle
comunità europee da parte di odontoiatri cittadini italiani
Art. 15
Gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi
membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione
all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
Art. 16
Il Ministero della sanità, provvede a fornire nel più breve tempo possibile,
e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che
lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli
odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo
conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i
documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 17
I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente Legge devono essere
accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure
da un traduttore ufficiale.
Art. 18
Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità
europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati
dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione
ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma
iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle
esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio
della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli
interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato,
rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno
effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per
un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che
precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.
Art. 18 bis
- 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra
specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle
denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come
corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità
competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una
formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e
sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la
cui denominazione figura negli allegati.
Art. 18-ter
- 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di
odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio
dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle
esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono
assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un
certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i
loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla
professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di
odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel
territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle
esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono
assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.
Art. 19
In applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero
della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno
iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio
1980 l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente
dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attività professionale
di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto
autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei
titolari dei diplomi di cui all'allegato B, lettera f).
Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato,
il Ministero della sanità, si avvale della collaborazione degli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali
competenti.
Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanità, rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 20
Nella prima applicazione della presente Legge, i laureati in medicina e
chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio
1980 abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per
l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività
di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente Legge.
Con decreto del Ministro della sanità, saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché quelle attinenti alla reiscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri.
All'Albo degli odontoiatri é aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della Legge 5 giugno 1930, n. 943.(1)
Art. 21
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
Art. 22
Nella prima attuazione della presente Legge, il Consiglio provinciale
dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla
iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo
professionale. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente Legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri,
la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della
commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo
6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed
al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi
degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione
nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei
componenti del Comitato Centrale di cui all'articolo 6, secondo comma, con
le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Art. 23
In prima applicazione della presente Legge in attesa del regolamento degli
esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i
programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni
giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente Legge.
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi
60 giorni.
(1) . La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n.
100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11. Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 della presente legge, nella parte in
cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma,
ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, possano
contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così
come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui
prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di
tempo tale iscrizione.